La postazione dedicata al gioco è strumento diverso dalla postazione di accesso pubblico ad Internet

(Jamma) – Il titolare di un Punto Vendita Ricariche collegato ad un concessionario italiano era stato indagato per una presunta attività illecita nella raccolta delle scommesse sportive, in quanto, pur essendo affiliato ad un operatore in possesso di autorizzazione dei Monopoli di Stato, secondo il denunciante Snai Spa, non avrebbe potuto mettere a disposizione del pubblico postazioni di accesso ad Internet attraverso le quali consentire agli utenti di collegarsi alla piattaforma di gioco.

A sostegno di tale ipotesi l’esponente sosteneva che l’attuale normativa non consente l’accesso alle piattaforme di gioco da postazioni pubbliche e che nel caso di specie si poteva ipotizzare anche la raccolta di scommesse al banco, in violazione delle regole imposte dall’Amministrazione dei Monopoli ai Punti Vendita Ricariche.
L’Avv. Gianluca Pomante, noto esperto di gaming e tecnologie informatiche, ha eccepito, in difesa del suo cliente, che innanzitutto occorre distinguere la postazione dedicata al gioco, vietata dalla normativa di riferimento, dalla postazione di accesso pubblico ad Internet, in riferimento alla quale nessun soggetto può sindacare l’attività svolta dall’utente, trattandosi di domicilio informatico privato, sebbene noleggiato temporaneamente. L’esercente non solo non ha facoltà di controllare l’attività svolta dal cliente ma non può farlo per l’espressa preclusione in tal senso del Codice della Privacy. In secondo luogo, il difensore ha chiarito che la disciplina regolamentare, che consente ai Punti Vendita Ricariche di aprire conti gioco ed eseguire ricariche, espressamente prevede una dotazione tecnologica destinata dal concessionario all’utilizzo da parte degli avventori, con ciò completando e non ponendosi in contrapposizione con quella normativa che esclude la raccolta di gioco al di fuori delle convenzioni di concessione e che, evidentemente, si riferisce a chi fa raccolta fisica e deve limitare la propria attività all’interno dei locali autorizzati, non certo a chi ha ottenuto e pagato una concessione per la raccolta di gioco on line. In tale ultima ipotesi, il giocatore è tutelato dalla certificazione della piattaforma ed ogni ulteriore pretesa di controllo o repressione cozza, evidentemente, con l’operato dell’Amministrazione dei Monopoli che – avendo inibito l’accesso a tutti i siti di gioco illegale – dovrebbe, a questo punto sanzionare innanzitutto se stessa.
Il Giudice per le Indagini Preliminari di Larino, accogliendo la tesi dell’Avv. Pomante, ha disposto l’archiviazione del procedimento, con evidente soddisfazione del cliente.