La Corte di Cassazione ribadisce: ced e ctd devono possedere la licenza ex 88 Tulps

(Jamma) Ced e Ctd devono avere la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps per raccogliere scommesse, tale attività non viene legittimata se il bookmaker estero cui sono collegati opera regolarmente in un altro Stato comunitario e si sottopone nel Paese d’origine a controlli più stringenti di quelli previsti in Italia. E’ quanto ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in una sentenza – pubblicata ieri – sul ricorso intentato dal gestore di un punto collegato ad un operatore di gioco maltese.

Il centro, sprovvisto della licenza di PS, era stato sequestrato in via probatoria dalla Guardia di Finanza di Bari. Il ricorrente a propria difesa aveva citato le recenti pronunce della Corte di Giustizia – in particolare la Costa-Cifone del febbraio 2012 – e la successiva pronuncia della stessa Cassazione sul caso StanleyBet. Per la Suprema Corte, tuttavia, il caso StanleyBet è peculiare, e le eventuali similitudini devono essere puntualmente dimostrate. LA Corte ricorda inoltre come la CGE abbia legittimati le misure nazionali che mirano a ridurre le occasioni di gioco, e a contrastare “la criminalità mediante l’assoggettamento a controlli degli operatori attivi”. Di conseguenza, non ha alcun rilievo il fatto che l’operatore estero venga assoggettato nel paese d’origine a controlli più stringenti di quelli previsti in Italia.