Il Tribunale Amministrativo di Catania ha accolto il ricorso di un esercente di Ragusa, rappresentato dall’avvocato Daniela Agnello, contro il diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della società Stanleybet Malta Limited da parte della Questura.
Per i giudici del TAR “non possono venire applicate restrizioni quali quelle oggetto del presente procedimento ai titolari di centri di trasmissione dati contrattualmente legati all’operatore Stanleybet, di per sé illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l’unico presupposto del provvedimento di diniego gravato è proprio la mancanza della concessione in capo alla Stanleybet.
Alla luce della succitata prassi giurisprudenziale, nonché dei principi affermati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, secondo i quali il giudice deve interpretare una “norma di diritto interno in termini non contrastanti con il diritto dell’Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia”, il Collegio ritiene di dover disapplicare la normativa italiana che prevede la necessità della concessione in capo al bookmaker, ai fini del legittimo esercizio dell’attività di raccolta di scommesse.
Ne deriva l’invalidità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto adottato sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione.
Posta la conformità dell’orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema, non vi sono ragioni per deferire la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non sussistendo nel caso di specie dubbi interpretativi da sottoporre alla medesima a titolo pregiudiziale”.
Al ricorrente è stato negato il risarcimento danni.