Slot. Per il Tar di Bolzano la nota del comune non ha natura di provvedimento. Il ricorso è inammissibile

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(Jamma) Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bolzano ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati da due esercenti rispettivamente contro la nota del Comune di Bressanone e del Comune di Bolzano con le quali si dà notizia dell’entrata in vigore della legge regionale che limita l’installazione delle slot. Per i giudici la “lettera censurata ha per oggetto “Entrata in vigore della L.P. n. 17 dell’11 ottobre 2012 – Informazioni”, dirette, queste, genericamente a: “Egregi gestori di un pubblico esercizio”.

Con essa vengono portate a conoscenza le prescrizioni introdotte dalla l. p. n. 17/2012, con riferimento all’obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco entro il 15.12.2012, per quei gestori di esercizi pubblici collocati nel raggio di 300 metri dai luoghi individuati come sensibili dalle disposizioni provinciali”. “la l. p. n. 58/1988 non può essere considerata una “legge-provvedimento”, atteso che è una legge generale ed astratta, in quanto rivolta alla regolamentazione della materia dei pubblici esercizi su tutto il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e non è finalizzata a disporre “concretamente su casi e rapporti specifici”, che è la caratteristica specifica della “legge-provvedimento”, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349), citata dal ricorrente a sostegno della propria prospettazione.

L’inammissibilità della nota impugnata, comporta, anche, a prescindere da ogni altra considerazione giuridica, la conseguenziale inammissibilità del ricorso avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 341 del 12.03.2012 (avente ad oggetto “Individuazione dei ‘luoghi sensibili’ ai sensi della L.P. nr. 13/92 – Norma in materia di pubblico spettacolo”, così come modificata dalla d.g.p. nr. 1570 del 29.10.2012 di “Modifica della deliberazione 12 marzo 2012, nr. 341 – Individuazione dei ‘luoghi sensibili’ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, nr. 13”), in quanto le deliberazioni provinciali giuntali n. 341/2012 e n. 1570/2012 risultano impugnate “per quanto occorrer possa”, quali atti presupposti alla lettera comunale aggredita. Con la conseguenza che un’eventuale dichiarazione di illegittimità delle medesime non potrebbe, nel caso, esplicare efficacia alcuna sulla nota comunale impugnata, stante l’inutilità di dichiarare l’illegittimità di un atto presupposto di un altro atto, nei cui confronti il ricorso sia inammissibile; con mancanza, quindi, nella fattispecie trattata, di alcuna utilità per il ricorrente e conseguente inammissibilità del gravame, sul punto, per mancanza di interesse”.

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