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Sanzione dell’AGCOM a Facebook per pubblicitĂ  al gioco d’azzardo: Consiglio di Stato sospende giudizio fino a pronuncia della Corte Europea

Finisce alla Corte di Giustizia Europea la sanzione dell’AGCOM a Meta per la presunta violazione del divieto di pubblicitĂ  al gioco d’azzardo su Facebook.

Con delibera del 14 dicembre 2022 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato (per la somma di € 750.000,00) Meta Platforms Ireland Ltd. per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo previsto dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (il cd. “Decreto Dignità”), in ragione della presenza, riscontrata nel maggio 2022, di contenuti (video e immagini, collegamenti ipertestuali etc.) “sponsorizzati a pagamento” sulla piattaforma Facebook idonei a promuovere e pubblicizzare attività di gioco e scommesse on line con vincite in denaro.

Con ricorso notificato il 13 marzo 2023 e depositato il 17 marzo 2023 Meta Platforms Ireland Ltd. ha impugnato, domandandone l’annullamento, dinanzi al T.A.R per il Lazio- sede di Roma la suddetta delibera nonché ogni altro atto ad esso presupposto o susseguente ovvero connesso, ivi incluso, ove occorra, l’atto di contestazione n. 6/22/DSDI notificato in data 3 giugno 2022.

Ad esito del relativo giudizio il T.A.R ha accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, ha annullato la delibera dell’AutoritĂ  per le garanzie nelle Comunicazioni del 14 dicembre 2022.

In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che “- il meccanismo di controllo automatizzato non sia sufficiente per qualificare la ricorrente come hosting provider attivo; – non sia stata dimostrata la conoscenza effettiva da parte della ricorrente dell’attivitĂ  illecita posta in essere dagli utenti (mancando la prova che le misure “proattive” adottate dal gestore del servizio abbiamo implicato la conoscenza delle attivitĂ  illecite); – solo con la notifica dell’atto di contestazione della violazione dell’art. 9 del Decreto DignitĂ  (che ha avviato il procedimento sfociato nell’irrogazione dell’avversata sanzione) la ricorrente ha acquisito la conoscenza dell’esistenza delle inserzioni pubblicitarie illecite e ha conseguentemente provveduto a rimuovere i «Post» oggetto della contestazione”.

Con ricorso notificato il 23 aprile 2024 e depositato il 24 aprile 2024 A.G.Com. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa concessione di idonea tutela cautelare ex art. 98 c.p.a..

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 4 ottobre, ha sospeso il giudizio sino alla pronunzia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione pregiudiziale le seguenti questioni pregiudiziali: 1. «Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilitĂ  degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attivitĂ  relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonchĂ© alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo»; 2. «Se il regime di responsabilitĂ  di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto.

Si tratta di un rinvio alla Corte Eu sul ricorso presentato da un altro host provider.

Per il ricorrente “Le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea potrebbero avere un impatto nell’odierno procedimento in epigrafe. Invero, l’oggetto dell’esame sottoposto alla Corte di giustizia include la discussione del rapporto tra il diritto sostanziale nazionale e quello dell’Unione europea sul tema della responsabilità degli hosting provider, nonché del suo rapporto con la regolamentazione nazionale in materia di gioco d’azzardo. Sebbene i fatti oggetto del procedimento fossero diversi, il Consiglio di Stato è intervenuto sulle medesime questioni giuridiche. Allo stesso modo, sono intervenuti recenti arresti della Corte di giustizia in relazione ai poteri delle autorità nazionali e ai loro obblighi alla luce dei principi del Paese d’Origine e di Leale Cooperazione, quali pilastri del Mercato Unico Digitale”;

– “La conclusione del presente procedimento, prima che venga resa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul rinvio pregiudiziale disposto da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con l’ordinanza sopra richiamata, potrebbe dar luogo a un insanabile contrasto di giudicati”.

Da qui la sospensione sino alla pronunzia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Redazione Jamma
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