(Jamma) Improcedibile il giudizio di conto per la gestione delle slot tra il 2004 e il 2009, e rinvio degli atti alla Procura Regionale “per gli eventuali successivi provvedimenti da assumere”. E’ quanto ha disposto la Corte dei Conti, Sezione Lazio, nella sentenza sul caso Cirsa – la prima a essere pubblicata – analoghe pronunce si attendono anche per le altre concessionarie.
La vicenda ruota attorno alla creazione della rete degli apparecchi da intrattenimento, partita nel 2004 e di fatto completata solo a fine 2006, i giudici contabili sostanzialmente hanno costatato l’assenza di una documentazione esaustiva. Nelle 2007, infatti, constatate tutte le criticità nell’avvio, e l’impossibilità di ricostruire tutti i flussi delle giocate attraverso i contatori interni delle macchine (tarati per restituire il 75% della raccolta in vincite, su un ciclo di 140mila partite), i Monopoli decisero di sanare la situazione determinando in via forfettaria il prelievo erariale . La Corte nella sentenza ha ricordato la consulenza tecnica d’ufficio chiesta alla DigitPA nel giudizio parallelo sul danno erariale per i ritardi nell’avvio della rete. Dalla Ctu si evince che ”dal momento di avvio provvisorio della rete telematica, fissata nel mese di ottobre 2004 al momento della conduzione definitiva della stessa fissata nel primo semestre dell’anno 2006, tutte le apparecchiature dotate di NOE sono state gradualmente messe in rete fino ad arrivare alla quasi totalità (percentuale del 92-96%) alla fine dell’anno 2006″. Per la Corte, ” si tratta di un periodo temporale estremamente lungo che, oltre ad aver realizzato una evidente e palese violazione della convenzione, ha comportato l’invio graduale di dati contabili non in modo integrale ma comunque approssimativi e non certi e reali”. Nella sentenza si ricordano i problemi che hanno caratterizzato l’avvio della rete – la scarsa disponibilità di linee telematiche per effettuare il collegamento tra apparecchi e rete di controllo, e l’istallazione di macchine con porte differenti – che “hanno necessariamente reso difficile stabilire un valido ed autentico contatto tra il concessionario e gli esercizi ove erano situati gli apparecchi di gioco”. I Monopoli, da parte loro, avrebbero “dovuto inserire nella convenzione di affidamento clausole idonee a prevenire gli effetti di tali criticità, dotando i concessionari di poteri di indagine più idonei per accedere nelle sedi del gestore e dell’esercente e correlativamente dotandosi di poteri di monitoraggio più incisivi sulle attività del concessionario per verificare in dettaglio la conduzione della rete”. A fronte di tutte queste criticità “non è immaginabile che il dato contabile evidenziato dalla concessionaria e relativo alle somme giocate possa dirsi fornito di quell’attendibilità tale da giustificare un discarico giudiziale, come pure da consentire l’emanazione di un’eventuale pronuncia di condanna dell’agente contabile”. Del resto anche l’attività di verifica si è dimostrata carente: l’Aams “ha ammesso di aver svolto i controlli più che sul dato contabile e sulle modalità di trasmissione dello stesso alla rete telematica, sulla capacità gestionale della concessionaria di svolgere il servizio richiesto per capire come aumentarne l’efficienza”. Sostanzialmente, “l’attenzione è stata rivolta sulla possibilità di aumentare gli introiti, dimenticando completamente di verificare se nel frattempo tutte le somme giocate venivano realmente trasmesse”. Per la Corte si è quindi determinata una situazione in cui “si è rimesso al totale arbitrio del concessionario la decisione se far risultare o meno l’apparecchiatura collegata alla rete telematica, come pure quando e se procedere alla comunicazione del dato effettivo, in totale assenza di controlli in corso di esercizio da parte dell’Amministrazione concedente che non si è minimamente preoccupata di acquisire documentazione probatoria da esibire a questo Giudice sullo stato delle verifiche compiute, né di richiedere al concessionario documentazione di supporto atta a giustificare il ricorso al criterio forfettario”. Un comportamento, quello dell’Aams, definito”inerte”. Da un lato, non ha lasciato “alcuno spazio per la verifica giudiziale di questo Giudice che, in presenza di una siffatta situazione, non può rendere alcuna pronuncia sulle contabilità prodotte”. Dall’altro ha impedito “la nomina di un commissario ad acta che provveda alla compilazione d’ufficio del conto”, visto che manca il “dato iniziale ‘raccolta delle somme giocate’”. La Corte ha sottolineato quindi come “tutti i dati contabili esposti (vincite, prelievo erariale, compenso alla rete e del concessionario, NdR) hanno la medesima caratteristica di essere dati approssimativi e non reali ed integrali e quindi non verificabili”, dal momento che il loro ammontare viene determinato “in via percentuale da quello della raccolta delle somme giocate”. In conclusione, per la Corte “le rendicontazioni prodotte dalla società concessionaria per gli esercizi 2004-2009 non possono considerarsi come conti giudiziali”. gr/AGIMEG