Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Questura Ragusa con la quale ha censurato la sentenza di primo grado che ha disapplicato, per contrasto con il diritto eurounitario, la normativa nazionale di rango primario che, in base al sistema “dualistico” (o del c.d. doppio binario), impone a chi intenda svolgere l’attività di raccolta di scommesse legali nel territorio dello Stato di ottenere apposito titolo concessorio dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e, a valle, l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.).
Il Consiglio di Giustizia ha accolto il ricorso e sospeso ‘esecutività della sentenza impugnata ritenendo di sposare la posizione della Questura secondo cui la giurisprudenza sia della Corte di Giustizia UE, sia del Consiglio di Stato, ha sostanzialmente dedotto la legittimità sul piano del diritto europeo del quadro normativo nazionale fondato sul sistema “dualistico”, considerato che l’obiettivo della lotta contro la criminalità organizzata collegata al gioco d’azzardo è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali purché siano soddisfatti i principi di proporzionalità, coerenza e sistematicità, consentendo di controllare efficacemente chi opera nel settore delle scommesse allo scopo primario di prevenire fenomeni di utilizzo di tali attività per fini criminali o fraudolenti (cfr. C. giust. UE, 12 settembre 2013, causa C-660/11) .