La Corte dei conti ha condannato un ricevitore cagliaritano al pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 408.000 euro, più le spese legali, per non aver versato dei proventi del gioco del lotto.
Il giudice contabile ha pienamente accolto l’istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna e ritenuto responsabile il ricevitore per l’omesso riversamento dei proventi del gioco.
La Procura ha rappresentato anche che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della concessione in gestione della ricevitoria, disponendo al contempo l’incameramento totale del deposito cauzionale, costituito con polizza fideiussoria, a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali e a parziale ripianamento del debito del concessionario.
L a Procura ha chiesto che il ricevitore venisse chiamato a rispondere del danno erariale cagionato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Procura ha dedotto la volontarietà della condotta del ricevitore , dimostrata – nelle prospettazioni dell’Organo Requirente – dagli omessi riversamenti delle somme incassate per la gestione avuta in concessione del gioco del lotto, ma anche dalla produzione di falsa documentazione a supporto delle proprie motivazioni, mancando conseguentemente ogni prova liberatoria, sia di aver restituito le somme riscosse e di aver regolarmente svolto l’attività gestoria, sia, di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa non imputabile.
Ad avviso dell’Organo Requirente era ben consapevole del mancato riversamento delle somme del gioco del lotto, nonché della contraffazione della documentazione prodotta, con la conseguenza che in considerazione della particolare gravità della condotta, questa è da inquadrare nell’alveo del dolo. Ha affermato, pertanto, che allo stato delle conseguite risultanze istruttorie si doveva ascrivere al ricevitore la responsabilità del danno cagionato all’erario con la condotta posta in essere quale gestore della ricevitoria del lotto e ha chiesto il sequestro conservativo dei beni mobili registrati ed immobili di proprietà e delle cose e somme di danaro a lui dovute, a tutela del credito indicato.
Per il giudice contabile il ricevitore “deve essere qualificato agente contabile ai sensi dell’art 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, avendo maneggiato denaro di pertinenza pubblica in veste di concessionario alla riscossione dei proventi delle giocate del lotto per conto dell’Agenzia demaniale” e “l’obbligazione che caratterizza il rapporto concessorio in esame come restitutoria, con la conseguenza che grava sull’agente contabile la prova liberatoria di aver restituito le somme riscosse e di aver regolarmente svolto l’attività gestoria, ovvero quella di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore”.