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Divieto pubblicitĂ  al gioco d’azzardo. Tar Lazio respinge ricorso Twitter contro sanzione AGCOM da 1,35 milioni

Il Tar Lazio, con ordinanza del 31 maggio 204, ha respinto la domanda cautelare di annullamento, previa sospensione dell’efficacia della delibera AGCOM con cui è stata accertata “la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96” e, per l’effetto, applicata una sanzione di euro 1.350.000,00 a Twitter.

Questa la motivazione:

“Ritenuto che ad un sommario esame, tipico della presente fase, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus boni iuris alla luce dei principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 maggio 2024, n. 4277 e considerando che non sembra pertinente il richiamo da parte della ricorrente agli “artt. 41-43 TUSMA”, posto che tali disposizioni non disciplinano sotto alcun profilo le ricadute sanzionatorie discendenti dalla violazione del divieto di pubblicitĂ  del gioco d’azzardo, con la conseguenza che non può dirsi scalfita l’operativitĂ  del potere attribuito all’AutoritĂ  dall’art. 9 del decreto dignitĂ  (come peraltro espressamente previsto dall’art. 44, comma 5, del TUSMA con riferimento alla pubblicitĂ  televisiva: “Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”);

Ritenuto che l’istanza cautelare non sia assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, che la ricorrente ha enunciato nei seguenti termini: “l’Autorità pretende di fatto che Twitter International sorvegli attivamente gli account e perciò le impone di adattare il proprio modello di business a un nuovo regime di responsabilità … l’inibitoria di fatto impone l’allestimento di una sorta di filtro automatico per gli account “verificati” e ciò aggrava la violazione della libertà d’impresa di Twitter International. Infatti … Twitter International dovrebbe trasformare il suo intero modello di business”;

Osservato, infatti, che:

– l’ordine contenuto nel provvedimento impugnato risulta testualmente limitato ai soli “video e/o immagini caricati successivamente alla notifica della presente delibera dai content creator identificati nell’atto di contestazione”;

– anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalitĂ  degli utenti abilitati alla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, va considerato come il Consiglio di Stato nella sentenza menzionata abbia affermato che gli intermediari di dimensioni mondiali che pubblicano giornalmente un massivo quantitativo di annunci pubblicitari sono tenuti a “dotarsi di adeguati sistemi organizzativi, anche di tipo automatizzato e con ricorso a strumenti di intelligenza artificiale … per impedire agli inserzionisti di pubblicare annunci pubblicitari in violazione” dell’art. 9 del decreto dignitĂ ”.

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