Processo penale risolto con assoluzione “perché il fatto non sussiste” in favore di un soggetto che nel 2018 gestiva un CTD in Reggio Emilia, collegato a bookmaker estero privo di concessione. La Sentenza della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 5 febbraio 2024, accoglie integralmente le tesi del difensore dell’imputato, avv. Marco Ripamonti, il quale ha sostenuto che in ossequio alla pronuncia della Corte di Giustizia Biasci lo Stato membro non possa opporre ostacoli ad attività esclusivamente trasfrontaliera a distanza, anche se svolta da bookmaker autorizzato in altro Stato membro, ma non anche in Italia.
Il titolare dell’esercizio era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, che pur in difetto di prova sulla attività di intermediazione, aveva ricavato ciò da una serie di indizi, quali ticket, computer al pubblico, stampanti, palinsesti ed insegne del bookmaker all’interno del locale. La Corte d’Appello ha ritenuto tali elementi maggiormente compatibili con la diversa attività di internet point CTD, come prospettato dalla difesa, ritenendo come l’attività dell’appellante fosse piuttosto attività trasfrontaliera, perfettamente lecita in relazione alla Sentenza CGE Biasci e non suscettibile di venire inibita.