Apparecchi elettronici in circoli ricreativi, l’Iva non è dovuta

(Jamma) Sull’attività di intrattenimento e divertimento derivanti dal posizionamento di apparecchi elettronici all’interno dei circoli ricreativi non è dovuta l’Iva. A patto che il circolo abbia natura meramente ricreativa tale che si possa escludere lo svolgimento di attività commerciale. Queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 118/22/13 della Ctp di Milano, depositata in segreteria lo scorso 18 giugno. La vertenza riguardava una pretesa per Iva vantata dall’amministrazione finanziaria, derivante dall’utilizzo all’interno di un circolo ricreativo, di apparecchi elettronici e giochi a pagamento. Il fondamento giuridico della ripresa risale all’articolo 74, comma 6, del dpr 633/72, secondo cui «per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al dpr n. 640/72, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima».

La Ctp meneghina, interpellata con ricorso dell’associazione culturale, ha annullato l’accertamento dell’ufficio ed escluso, a priori, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in casi del genere. «Dato che la ricorrente è un’associazione senza personalità giuridica esclusa dal campo applicativo dell’Iva, non svolgendo attività commerciale ma solo intrattenimento a favore degli associati, di conseguenza non è soggetta neppure in misura forfetaria all’imponibilità prospettata». Il collegio richiama la risoluzione 38/e del 2004 dell’Agenzia delle entrate, in cui la risposta fornita all’interpello di un contribuente aveva raggiunto pressoché le medesime conclusioni.

da Italiaoggi