Il Tar Lazio, sezione di Roma, con le identiche motivazioni espresse in due decisioni, ha respinto i ricorsi presentati rispettivamente da E-Play24, Game Division Italy e Replatz per l’annullamento della determina dirigenziale che istituisce l’Albo dei Punti Vendita Ricarica.
Il giudice ha considerato che :
– le parti istanti, in qualità di soggetto giuridico titolare della concessione per l’esercizio del gioco a distanza e di società che opera anche come punto vendita ricarica, prospettano allo stato aspetti concreti che non trovano una loro qualificazione come situazione di estrema gravità ed urgenza, espressamente richiesta dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione di un periculum in mora tale da non imporre una sospensione immediata degli effetti dell’atto impugnato, trattandosi di una determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica (PVR) dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza con un’incidenza generalizzata in virtù dell’attuazione degli artt. 15 della legge n. 111 del 2023 e 13 del D.Lgs. n. 41 del 2024;
Considerato che tali circostanze risultano, altresì, essere alquanto generiche e poco significative rispetto ad eventi affatto allo stato insuperabili in sede di definizione collegiale della domanda cautelare connessa e ciò in particolare rispetto alla supposta scadenza del termine del 18 novembre 2024;
Ritenuto, infine, che le predette valutazioni in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 4 dicembre 2024, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.