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Minore in sala scommesse, Tribunale di Torino: “Il termine per la contestazione della violazione decorre dal compiuto accertamento dell’illecito”

Con una recente sentenza, il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione presentata da una società e dal suo legale rappresentante annullando un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La vicenda trae origine dalla contestazione per l’accesso di un minorenne in una sala scommesse, circostanza vietata dall’art. 7, comma 8, del Decreto Balduzzi (D.L. n. 158/2012).

Gli eventi risalgono a un controllo effettuato nel settembre 2019 dalla Questura di Torino, durante il quale fu accertata la presenza di un minore all’interno della sala scommesse. Tuttavia, la contestazione amministrativa iniziale fu notificata soltanto al preposto alla sala e non alla società o al legale rappresentante, identificati successivamente dall’ADM come i soggetti responsabili.

La questione centrale della sentenza riguarda il rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni amministrative, come stabilito dall’art. 14 della L. 689/1981. Il Tribunale ha stabilito che tale termine, calcolato a partire dalla data dell’accertamento, era stato superato. Infatti, sebbene la Questura avesse notificato un primo verbale a novembre 2019, tale contestazione era indirizzata a un soggetto non responsabile. Solo successivamente, nel gennaio 2020, l’ADM emise un nuovo verbale di contestazione, indirizzato ai ricorrenti. Questa “riformulazione”, sebbene legittima, non rispettava il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che l’ADM non aveva necessità di svolgere ulteriori verifiche, in quanto i dati essenziali per individuare i responsabili erano già disponibili presso la Questura, l’autorità che rilascia le licenze per le attività di scommesse. Il ritardo nella corretta notifica è stato quindi attribuito a una procedura anomala e non giustificabile.

Oltre alla questione dei termini, i ricorrenti avevano anche sollevato argomenti riguardanti l’assenza di colpa, evidenziando che la società aveva assunto un dipendente per vigilare sugli accessi e che il minore era riuscito a eludere i controlli mostrando un documento non idoneo. Tuttavia, il Tribunale si è concentrato principalmente sulla violazione procedurale legata ai tempi di notifica.

In conclusione, l’ordinanza-ingiunzione è stata annullata, con il conseguente decadimento dell’obbligo di pagamento della sanzione di 7.000 euro e della chiusura della sala scommesse per 10 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e delle irregolarità nella procedura di contestazione.

Redazione Jamma
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