Il Tribunale di Foggia ha dato ragione al titolare di un esercizio pubblico sanzionato per 20.000 euro per la violazione dell’art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012 convertino in legge 189/2012, ovvero per l’utilizzo di apparecchi irregolari per il gioco d’azzardo.
A seguito di un controllo i minilitari della Guardi di Finanza avevano rilevato la presenza di 8 PC idonei a consentire la connessione a siti di gioco on line, in mancanza dell’autorizzazione prescritta per l’esercizio dell’attività di internet point. Successivamente era stata anche disposto il sequestro degli 8 PC.
Il titolare dell’esercizio pubblico si era opposto al provvedimento sostenendo “che le apparecchiature rilevate e sequestrate erano prive delle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la configurabilità dell’illecito contestato, trattandosi di normali PC utilizzati dagli avventori per la navigazione libera sul web e non per la connessione diretta ed esclusiva a siti di gioco on line”.
Il giudice del Tribunale di Foggia, nella sua ordinanza , ricorda che “l’art. 7 comma 3-quater del d.l. 158/12 dispone: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”.
Da qui la considerazione che la norma “ deve intendersi limitatatamente applicata ai collegamenti cosiddetti “a circuito chiuso”, bloccati sul sito o sui siti di gioco on line, costituiti “per lo più da una struttura dotata di schermo touchscreen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata” e non anche all’utilizzo in esercizi pubblici di p.c. a navigazione libera (come nel caso di specie) di per sé soli non idonei a consentire ai clienti privi di conto di gioco di giocare sulla piattaforma di un concessionario e che siano destinati in via ordinaria a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento di esigenze prevalentemente estranee al mondo dei giochi on line”.
Nel caso specifico “non emergono elementi di fatto idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, la specifica finalità di consentire la connessione diretta degli apparecchi ai siti di gioco on line.
In particolare: non risulta il re-indirizzamento in homepage su un sito di gioco on line, né risulta inibito l’accesso anche ad altri siti”.