Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio pubblico al quale, a seguito di un controllo, era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per la violazione dell’art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012 conv. L. 189/2012, oltre alla confisca e distruzione di 8 pc utilizzati all’interno di suo esercizio commerciale.
L’ingiunzione impugnata si fondava sul verbale di accertamento redatto dagli agenti che avevano rilevato la presenza di 8 PC idonei a consentire la connessione a siti di gioco on line, in mancanza dell’autorizzazione prescritta per l’esercizio dell’attività di internet point.
A sostegno dell’opposizione il ricorrente ha dedotto che le apparecchiature rilevate e sequestrate erano prive delle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la configurabilità dell’illecito contestato, trattandosi di normali PC utilizzati dagli avventori per la navigazione libera sul web e non per la connessione diretta ed esclusiva a siti di gioco on line.
Per il giudice l’applicativo di tale norma deve intendersi limitato ai collegamenti cosiddetti “a circuito chiuso”, bloccati sul sito o sui siti di gioco on line, costituiti “per lo più da una struttura dotata di schermo touchscreen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata” e non anche all’utilizzo in esercizi pubblici di p.c. a navigazione libera di per sé soli non idonei a consentire ai clienti privi di conto di gioco di giocare sulla piattaforma di un concessionario e che siano destinati in via ordinaria a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento di esigenze prevalentemente estranee al mondo dei giochi on line”.
Nella sentenza con la quale viene accolto il ricorso contro la sanzione “la condotta costitutiva della fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 7 cit. è rappresentata dalla messa a disposizione di una apparecchiatura che per le proprie caratteristiche intrinseche sia di per sé idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on-line e non dalla condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio che ometta di impedire al cliente di utilizzare un p.c. a navigazione libera per giocare su di una piattaforma online.”
Nel caso specifico, dal verbale di contestazione dell’illecito non erano emersi elementi di fatto idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, la specifica finalità di consentire la connessione diretta degli apparecchi ai siti di gioco on line. In particolare: non risultava il re-indirizzamento in homepage su un sito di gioco on line, né risultava inibito l’accesso anche ad altri siti, e non risultavano presenti sul desktop dei pc icone di collegamento ai siti di concessionari online, né l’accesso risultava subordinato all’inserimento di chiavi di accesso (codice utente e/o password).
Al momento del sopralluogo, poi, i computer erano spenti e non erano presenti giocatori; inoltre, dal verbale e dalle fotografie allegate non risultava che gli apparecchi contestati fossero dotati di dispositivi per l’inserimento di denaro o smart card.
Da qui l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata, per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.