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TAR Sicilia: confermata la chiusura di un bar con sala giochi frequentato da pregiudicati

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala da giochi. La ricorrente aveva impugnato il decreto del Questore di Agrigento, emanato il 19 dicembre 2022, che disponeva la sospensione dell’attività per quindici giorni, a seguito della presenza abituale di individui con precedenti giudiziari e di polizia nel locale.

Motivazioni del ricorso

La ricorrente ha avanzato due principali motivi di illegittimità del provvedimento:

  1. Violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. e principio di proporzionalità: ha contestato che la presenza di soggetti con precedenti non fosse sufficiente a configurare un “abituale ritrovo” ai sensi della normativa, ritenendo inoltre sproporzionata la sanzione applicata senza considerare alternative meno afflittive.
  2. Difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione: ha sostenuto che la Questura non avesse adeguatamente considerato le misure preventive che la titolare era disposta ad adottare per evitare situazioni di pericolo per l’ordine pubblico.

Difesa della Questura di Agrigento

L’Amministrazione ha ribadito la legittimità del provvedimento, sottolineando che:

  • L’art. 100 del T.U.L.P.S. consente la sospensione dell’attività anche in assenza di disordini, purché l’esercizio sia considerato un abituale ritrovo di persone pericolose.
  • Il carattere preventivo e cautelare del provvedimento non richiede la ricerca di soluzioni alternative con l’interessato.
  • L’adozione della misura si basava su verifiche ripetute in un periodo di tempo significativo, attestanti la presenza costante di soggetti pregiudicati nel locale.

Decisione del TAR Sicilia

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che:

  • La frequente presenza di individui con precedenti penali fosse sufficiente a configurare un pericolo per la sicurezza pubblica.
  • La Questura avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale, valutando il rischio per l’ordine pubblico in maniera ragionevole.
  • La sospensione temporanea dell’attività fosse una misura adeguata e proporzionata alla situazione.

Infine, il TAR ha disposto che le spese processuali fossero a carico della ricorrente, in conformità con il principio della soccombenza.

Questa decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le autorità di pubblica sicurezza possono adottare provvedimenti di sospensione senza necessità di provare il coinvolgimento diretto del titolare, ma basandosi su valutazioni di pericolosità sociale legate alla frequentazione dell’esercizio commerciale.

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