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Tar Lazio conferma sanzione AGCOM da 388.000 euro a operatore per violazione divieto pubblicità al gioco d’azzardo

Il Tar Lazio, con sentenza del 1 luglio 2024, ha respinto il ricorso della società di gioco Vincitù per l’annullamento della sanzione di 390.000 dell’AGCOM per la violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo.

Il giudice amministrativo ha ritenuto la quantificazione della sanzione congrua “non avendo la ricorrente smentito il valore complessivo computato dall’Autorità, ma essendosi, piuttosto, limitata a contestare che non sarebbe stata “ravvisabile alcuna forma di pubblicità e/o sponsorizzazione, diretta o indiretta, nemmeno in relazione ai due contratti di Skin in parola” .”

Il Tar ha ritenuto non ” manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del DL 87/2018, prospettata dalla ricorrente.

A parte la genericità del rilievo, il Collegio richiama il noto orientamento secondo cui la rilevanza della questione è legata a due caratteri logicamente distinti: il primo connesso con l’origine del processo costituzionale, individuabile nel requisito della applicabilità, alla luce del quale la norma oggetto dell’ordinanza riguarda, in qualche modo, il processo comune e senza il quale vi è un difetto assoluto di rilevanza; il secondo, invece, connesso al fine del processo costituzionale, che si concretizza (solitamente) nella disapplicazione della norma a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale e (in alcuni casi) in una generica influenza sul processo.

Ma, nella specie, l’astratta ipotesi di una declaratoria di incostituzionalità si dovrebbe tradurre, a seguire il ragionamento della ricorrente, nell’eliminazione di una disposizione legislativa improntata ad una strategica funzione regolatoria (come, del resto, prova l’adozione di specifiche linee guida).”

Redazione Jamma
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