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Tar Lazio. Cancellazione dal Ries per scommesse non autorizzate provvedimento sproporzionato da parte di Adm

‘Il provvedimento impugnato (ovvero  la cancellazione dall’elenco Ries ndr) deve essere annullato nella parte in cui dispone la cancellazione della ricorrente dall’Elenco RIES ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS in relazione alla quale parte ricorrente risulta in possesso della necessaria licenza ex articolo 86 TULPS, non essendo necessaria quella ex art. 88 TULPS.’ 

Lo ha stabilito il Tar del Lazio in merito sl ricorso presentato da un esercente sanzionato con la cancellazione dal registro degli operatori del gioco. 

‘’In occasione di una verifica ispettiva eseguita in data 31/03/2023 dai funzionari dell’Agenzia resistente veniva accertato che nell’internet caffè della ricorrente, in presenza della sola licenza ex art. 86 del TULPS, venivano effettuate scommesse in assenza dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 TULPS a favore del Bookmaker estero , non autorizzato in Italia. 

A seguito della suddetta verifica, l’ufficio dei Monopoli per la Toscana emanava la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione della ricorrente dall’Elenco RIES.

L’Agenzia resistente non avendo valutato la persistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l’iscrizione all’Elenco RIES ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS ha adottato una sanzione sproporzionata che, non solo, preclude alla ricorrente di svolgere l’attività di raccolta scommesse (per la quale non possedeva i necessari requisiti) ma le preclude anche l’esercizio dell’attività di installazione degli apparecchi elettronici in relazione alla quale possedeva, e tuttora possiede, i requisiti previsti dalla legge.’’

Redazione Jamma
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