Il Tar della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha accolto il ricorso del titolare di un CTD contro il provvedimento con il quale l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha vietato di esercitare l’attività di prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto di un bookmaker estero. Il ricorrente esercitava nei medesimi locali la stessa attività per contodi un altro operatore , regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.; avendo tuttavia sottoscritto un nuovo contratto, impegnandosi a svolgere i servizi in questione per conto del bookmaker anglo-maltese, chiedeva una parziale modifica della licenza già rilasciata o, in subordine, il rilascio di una nuova licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.
Per il giudice amministrativo la “prassi giurisprudenziale, nonché dei principi affermati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, secondo i quali il giudice deve interpretare una “norma di diritto interno in termini non contrastanti con il diritto dell’Unione Europea, secondo quanto risultante da una pronunzia della Corte di Giustizia”, il Collegio ritiene di dover disapplicare la normativa italiana che prevede la necessità della concessione in capo al bookmaker, ai fini del legittimo esercizio dell’attività di raccolta di scommesse.
Ne deriva l’invalidità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto adottato sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione.
Posta la conformità dell’orientamento giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema, non vi sono ragioni per deferire la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non sussistendo nel caso di specie dubbi interpretativi da sottoporre alla medesima a titolo pregiudiziale”.