Singolare vicenda quella del titolare di una associazione sportiva dilettantistica che, all’esito di un controllo, risalente al 2019, si era visto contestare il delitto di cui all’art.4 legge 401/89, per avere installato e messo a disposizione postazioni internet utilizzate dagli associati anche per presunte attività di scommesse. Alcuni degli avventori era stati anche trovati in possesso di scontrini di scommesse, secondo l’accusa riconducibili al titolare stesso.
Il processo si è svolto in primo grado ad Enna, dove a seguito di una articolata istruttoria, il titolare dell’ASD è stato condannato ad una pena di oltre tre anni di reclusione con sanzioni accessorie varie.
Analogo epilogo quello avutosi in Corte d’Appello a Caltanissetta, dove la pena è stata però ridotta a due anni con applicazione di sospensione condizionale, per via della concessione delle circostanze attenuanti, negata nel primo grado.
È stato, quindi, presentato ricorso per Cassazione, predisposto dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti e discusso all’udienza del 7 Novembre 2024. I motivi del ricorso si sono basati sulla erroneità dei giudizi di merito riguardo alla configurabilità del delitto di raccolta abusiva di scommesse, nonchè in primo luogo sulla nullità assoluta dell’intero processo, poichè gestito in primo grado da Giudice Onorario (non “togato”), privo della capacità di decidere processi per delitti superiori nella pena massima a cinque anni. All’udienza di discussione l’avv.Marco Ripamonti, dinanzi alla Sezione Terza della Cassazione, ha illustrato le proprie argomentazioni, puntualizzando come dal 2019 in poi la pena per il delitto in questione fosse stata innalzata, nel massimo, da tre anni a sei anni e come gli Uffici Giudiziari di Enna, non avvendendosi di ciò, avessero erroneamente attribuito un processo, successivo alla riforma, a giudice onorario, divenuto non più “capace” per effetto della riforma stessa, piuttosto che assegnarlo a magistrato “togato”, deducendo anche come una simile eccezione fosse rilevabile per la prima volta anche in Cassazione. Peraltro, prima della discussione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto l’accoglimento del ricorso anche relativamente al difetto di motivazione circa la condanna per il delitto di raccolta abusiva o, quantomeno, per l’omessa derubricazione del delitto di raccolta abusiva nella meno grave contravvenzione di partecipazione a scommesse non autorizzate, reato quest’ultimo per cui è prevista la possibilità di estinzione dietro pagamento di oblazione.
La Cassazione, in accoglimento delle argomentazioni della difesa circa l’incapacità del Giudice, con Sentenza depositata il 16 dicembre 2024, ha annullato l’intero processo, ritenendo assorbiti gli altri motivi.
Processo, quindi, tutto da rifare.
Nel frattempo, il titolare dell’Associazione, sempre assistito dallo Studio Legale Ripamonti, si è visto annullare in sede tributaria, avvisi di accertamento spiccati da ADM ed Agenzia delle Entrate scaturiti dalla presunta attività di raccolta abusiva di scommesse.
L’avvocato Marco Ripamonti si è mostrato soddisfatto ed ha dichiarato: “Il delitto di cui all’art.4 legge 401/89, nel 2019, è stato aggravato fortemente nella pena e, talvolta, le Cancellerie non si avvedono di tale situazione, assegnando tali procedimenti a Giudici non togati che, con tutto il rispetto, non possono però trattarli. Conseguenza di tale svista è la nullità assoluta dell’intero processo, che nel nostro caso abbiamo eccepito in Corte di Cassazione. Sono soddisfatto perchè non era una eccezione poi così scontata, atteso che non potevamo contare su norma ad hoc e precedenti specifici, se non relativi alla composizione dei collegi, mentre nel nostro caso si trattava di un giudice monocratico. A questo punto si ripartirà da Enna.”