HomeAttualitàSe la scommessa è ‘virtuale’, non è delitto ma contravvenzione

Se la scommessa è ‘virtuale’, non è delitto ma contravvenzione

Passata da pochi giorni in giudicato (quindi definitiva, poiché non impugnata dalla Procura della Repubblica) la Sentenza resa il 22 marzo 2024 con  cui cui il Tribunale di Patti, in accoglimento della tesi della difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Marco Ripamonti, ha derubricato da delitto in contravvenzione l’esercizio abusivo di raccolta di scommesse su eventi virtuali, svolta dal titolare di un pvr sito in Mistretta. I fatti risalivano al 2018 ed all’imputato fu contestata, per tale attività, l’ipotesi delittuosa dell’art.4 legge 401/89, con pena oggi prevista da tre a sei anni di reclusione.

Il Tribunale, per converso, condividendo le tesi difensive, ha ritenuto che la tipologia della scommessa “virtuale” raccolta abusivamente, rientri in altra previsione dell’art.4 legge 401/89 (quella contravvenzionale), che così stabilisce: “Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno “. La derubricazione del reato da delitto a contravvenzione ha, conseguente, comportato l’obbligo di dichiarare prescritto il reato stesso, essendo nelle more del processo maturato il tempo massimo di cinque anni previsto per la contravvenzione, in luogo dei sette anni e mezzo previsti come limite massimo per la fattispecie delittuosa.

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