L’avv. Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti), autore del libro “IL MANUALE DEL PVR” (disponibile su Amazon al seguente link:https://www.amazon.it/MANUALE-DEL-PVR-Comprendere-violazioni/dp/B0CKWC9Q3B), ha così commentato il testo del decreto legislativo approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri:
“La riforma, a mio avviso, snatura irragionevolmente la figura dei PVR, esponendosi a possibili censure di incostituzionalità per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
L’art. 76 Costituzione, come noto, impone al Governo di attenersi – nell’esercitare il potere legislativo delegatogli dal Parlamento – ai “principi” e ai “criteri direttivi” predisposti dalla Legge di Delega.
Ebbene, nell’ambito della Legge di Delega (l. 111/2023, art. 15 lett. c), il Legislatore aveva semplicemente richiesto di impedire ai PVR l’“offerta del gioco a distanza” e il “pagamento delle relative vincite”, senza mai richiedere di predisporre, a loro carico, limiti quantitativi allo svolgimento delle relative mansioni e, segnatamente, alla ricarica dei conti di gioco dei vari clienti.
Il Governo, tuttavia, pare aver nettamente travalicato queste direttive, predisponendo uno stringente limite complessivo alle operazioni di ricarica dei conti di gioco (per un massimo di 100 euro settimanale in contanti), sebbene la Legge di Delega nulla richiedesse (neppure indirettamente) al riguardo.
Stesso discorso vale per il divieto di “prelievo” o comunque di “movimentazione” delle somme depositate sul conto di gioco del giocatore. Si tratta, in buona sostanza, della tanto discussa possibilità, per il giocatore, di “prelevare” la provvista contenuta nel proprio conto di gioco direttamente presso il PVR (pratica, ad onor del vero, da sempre oggetto di controversia, che spesso viene erroneamente assimilata al – ben diverso – “pagamento di vincite” da parte del PVR). Analizzando il testo della Legge di Delega, tuttavia, non si rinviene alcuna specifica disposizione che abbia demandato al Governo la predisposizione di un simile divieto operativo.
Sennonché, la figura del PVR esce, da questa riforma, profondamente limitata, forse in modo neanche troppo ragionevole.
Attualmente infatti, stando all’art. 5 lett. g) dello Schema di Convenzione in vigore, il PVR consiste in un punto fisico dedito allo svolgimento di “attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica”. A partire dalla (futura) attuazione della riforma, tuttavia, l’attività del PVR risulterà profondamente ristretta, in applicazione di limiti e divieti che, tuttavia, non sembrano trovare alcun fondamento normativo nella Legge di Delega n. 111/2023: circostanza, questa, che potrebbe esporre la riforma a rischi di incostituzionalità, per violazione dell’art. 76 Costituzione”.