Nessun obbligo per il concessionario di corrrispondere la vincita conseguita partecipando a un torneo di poker online se viene provato che il conto di gioco, intestato al vincitore, รจ stato in realtร utilizzato da una seconda persona.
Il Tribunale Civile di Paola ha emesso una sentenza in merito alla causa intentata da una giocatrice di poker in modalitร da remoto contro un concessionario, societร di diritto maltese, per la mancata corrisponsione di una vincita da oltre 153.000 euro conseguita piazzandosi al secondo posto della classifica del torneo.
Il concessionario ha chiesto al giudice civile di โ revocare l’ingiunzione di pagamento europea e di rigettare la domanda della per infondatezza nonchรฉ, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di gioco per inadempimento del contratto di gioco e il venir meno dell’obbligazione di pagamento o, in subordine, di pronunciare la risoluzione per gravitร dell’inadempimento e, comunque, di condannare la giocatrice al risarcimento del danno per lite temeraria pari alle spese legali sostenute dalla concessionaria nei due procedimenti penali , nonchรฉ per la lesione della sua reputazione commerciale correlata al clamore suscitato tra gli utenti per essersi resi conto della predetta indebita sostituzione di giocatore in occasione del torneo …” .
Il giudice civile, nella sua decisione si รจ basato su โelementi che emergono ai documenti allegati alla comparsa con riconvenzionale. Si tratta, per lo piรน, di screenshot, schede di gioco ed estratti chat tratti dal sito pokerstars.it (utilizzato per il torneo ) e concernenti gli account “XX” ed XXXX (intestati alla giocatrice ed al suo convivente dell’epoca).
Piรน specificamente, gli account erano riconducibili al medesimo indirizzo IP ed avevano la medesima password di accesso . Se poi si considera i due all’epoca erano, per ammissione della stessa parte opposta, conviventi more uxorio, รจ del tutto improbabile che abbiano scelto in modo riservato la medesima password (; รจ, di contro, altamente verosimile che abbiano scelto insieme la stessa password.
Inoltre, dallo storico degli account si ricava che, nonostante fossero molto attivi all’interno del sito, a ben vedere, in oltre 18 mesi di attivitร , erano stati utilizzati contemporaneamente appena 9 giorni e nell’ambito del medesimo torneo : รจ, quindi, possibile che uno dei due utilizzasse spesso l’account dell’altro.
Per di piรน, con specifico riferimento al torneo , quando l’utente di uno degli account veniva eliminato dal gioco, l’utente dell’altro account si disconnetteva dal computer al quale risultava collegato fino a quel momento e, subito dopo, effettuava il login dal computer che era usato dal primo account fino alla sua uscita dal gioco.โ Per il giudice non si comprende perchรฉ la giocatrice ipoteticamente impegnata con il suo computer in un complesso e remunerativo gioco on line, decida improvvisamente di disconnetersi dal suo computer e di utilizzare quello del compagno subito dopo l’uscita dal gioco di quest’ultimo. La stessa circostanza appare invece ragionevole si si ipotizza che il , uscito dal gioco attraverso il suo account, decida di proseguire con l’account della compagna ovvero con il proprio secondo account formalmente intestato alla compagna.
Il giudice ha rilevato โuna forte similitudine degli stili di gioco tra gli account I due giocatori presentano stili di gioco talmente simili da essere molto difficilmente distinguibili o attribuibili a una coincidenza, soprattutto se si considera che l’account della giocatrice รจ un account di nuova creazioneโ e che โla probabilitร che fra 10.000 giocatori vi siano due giocatori che, con uno stile di gioco cosรฌ simile, detengano la stessa password รจ inferiore al 4%.
Il complesso degli elementi indiziari – gravi, precisi e concordarti – passati in rassegna rende piรน che probabile che l’account , intestato alla giocatrice con il suo consenso, almeno dopo l’uscita dal gioco del compagno sia stato effettivamente utilizzato da quest’ultimo per classificarsi al secondo posto nel torneo di poker.
Ciรฒ basta per affermare la violazione del divieto di uso dell’account assegnato ad un giocatore da parte di terzi ai sensi dell’art. 10 del contratto di gioco, senza che vi sia necessitร di accertare che l’account XX fosse sempre e comunque utilizzato esclusivamente dal xxx. In conclusione, la richiesta di pagamento del premio รจ stata legittimamente fronteggiata dalla eccependo, a sua volta, ex art. 1460 l’inadempimento della per avere violato l’art. 10 del contratto di gioco nella parte in cui vieta di consentire l’utilizzo dell’account da parte di terzi.