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Napoli. Consiglio di Stato, reiterate violazioni orari e presenza slot irregolari giustificano revoca licenza sala scommesse

La reiterata violazione delle norme che regolamentano il gioco d’azzardo giustifica la revoca della concessione ex 88 Tulps. Il Consiglio di Stato, con pronuncia dell’11 giugno 2024 ha respinto il ricorso del titolare di una sala scommesse contro il provvedimento della Questura di Napoli.

“Premesso che il Tar, nel respingere il ricorso, ha affermato “ad una valutazione d’insieme deve ritenersi che, nell’esercizio dell’attività di giochi e scommesse, la istante abbia reiteratamente violato in un consistente arco temporale le disposizioni di settore la cui scrupolosa osservanza, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (n. 27/2019), è finalizzata a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. Corroborano tale conclusione, tra l’altro, le ripetute violazioni alla disciplina degli orari e al divieto di esercizio in orari non consentiti, l’utilizzo di apparecchi irregolari e con nulla – osta di messa in esercizio contraffatti (non risultando peraltro invocabile la buona fede da parte di un operatore qualificato del settore al quale si richiede una diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c.), la costante presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia. L’amministrazione ha quindi fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5522/2015) secondo cui, nella materia delle autorizzazioni di polizia, l’affidabilità e la buona condotta dell’istante possono esser desunti da condotte comunque significative, collegate e coerenti con il tipo d’attività soggetta a tali titoli di polizia ed il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all’attività e, da qui, l’abuso del titolo stesso. Non sussiste, inoltre, la lamentata violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza poiché i provvedimenti di revoca adottati non appaiono manifestamente sproporzionati o incongrui alla luce di quanto rappresentato in premessa. Non risulta condivisibile, in particolare, la tesi attorea circa la doverosa adozione di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione – in luogo della avversata revoca – tenuto conto che tale misura preliminare potrebbe in tesi trovare applicazione in caso di episodiche violazioni della disciplina di settore, mentre nella fattispecie in scrutinio sono state riscontrate reiterate infrazioni nell’arco di un consistente periodo temporale”.

Redazione Jamma
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