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Corte Suprema austriaca: l’operatore di gioco d’azzardo non autorizzato può richiedere la restituzione delle vincite pagate

La Corte Suprema austriaca ha emesso una sentenza a dir poco rivoluzionaria in cui ha stabilito che gli operatori di giochi d’azzardo che non sono in possesso di una licenza austriaca possono recuperare le vincite pagate ai giocatori austriaci sulla base del principio di arricchimento illecito dovuto a contratti di giochi d’azzardo assolutamente nulli.

Il fornitore di un gioco d’azzardo che viola il monopolio del gioco d’azzardo può reclamare le vincite pagate, si legge nella sentenza.

La ricorrente offre servizi di gioco d’azzardo dalla sua sede a Malta attraverso il sito web che gestisce in Austria. Tuttavia, non ha una concessione secondo la legge austriaca sul gioco d’azzardo. L’imputato ha giocato ai giochi d’azzardo online offerti dalla ricorrente in Austria e ha ottenuto un profitto attraverso le vincite. Il fornitore di gioco d’azzardo ricorrente reclama le vincite, citando l’assoluta nullitĂ  dei contratti di gioco d’azzardo.

L’inammissibilitĂ  dell’offerta della ricorrente a livello nazionale non è stata messa in dubbio nel procedimento in questione. Piuttosto, la questione che doveva essere chiarita era se il fornitore di gioco d’azzardo ricorrente potesse invocare con successo la nullitĂ  risultante e reclamare il profitto pagato all’imputato.

La Corte Suprema ha confermato la decisione di secondo grado.

La protezione del singolo partecipante al gioco è lo scopo primario ma non l’unico del monopolio del gioco d’azzardo. Piuttosto, il legislatore persegue in questo modo anche scopi normativi e fiscali. In particolare, il crimine legato al gioco d’azzardo illegale deve essere fermato. Il legislatore vuole generalmente prevenire il gioco d’azzardo al di fuori del monopolio e mantenere il livello dell’incentivo a partecipare al gioco d’azzardo illegale il piĂą basso possibile.

Una semplice possibilitĂ  di recupero unilaterale da parte del giocatore renderebbe ancora meno gratificante per l’organizzatore offrire i servizi di gioco sul mercato. Se, d’altra parte, l’organizzatore può anche reclamare il premio pagato illegalmente, al partecipante al gioco sarĂ  anche impedito di giocare con un tale organizzatore. Quindi non può mantenere le vincite, ma allo stesso tempo recuperare le perdite e quindi partecipare al gioco proibito senza rischi.

Solo la nullitĂ  assoluta dei contratti che violano la legge sul gioco d’azzardo e la possibilitĂ  anche per l’organizzatore di recuperare ciò che è stato realizzato come profitto corrisponde perciò allo scopo normativo della legge sul gioco d’azzardo, ovvero di impedire il gioco d’azzardo non concesso. Di conseguenza, il fornitore di gioco d’azzardo reclamante ha diritto di recupero ai fini del diritto di arricchimento sulle vincite pagate.

L’affermazione della richiesta di recupero non è giĂ  illegittima a causa della deliberata inammissibilitĂ  dell’offerta del ricorrente.

Redazione Jamma
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