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Il tribunale distrettuale di Noord-Holland si dichiara competente a giudicare la richiesta di risarcimento dei giocatori contro un operatore con sede a Malta

Il tribunale distrettuale di Noord-Holland ha stabilito di essere competente a giudicare un reclamo di un giocatore contro l’operatore XXX con sede a Malta. Sebbene le controversie legali di solito debbano essere intentate nella giurisdizione in cui si trova il convenuto, il diritto dell’Unione prevede un’eccezione per le pretese dei consumatori. XXX ha sostenuto, senza successo, che tale eccezione non dovrebbe essere applicabile nel caso di specie. XXX ha presentato ricorso contro tale decisione. Il tribunale olandese si è schierato con l’Autorità olandese per il gioco d’azzardo in merito alla divulgazione della sanzione comminata all’operatore con sede a Malta. L’operatore XXX, con sede a Malta, non è riuscito a convincere un giudice olandese che la divulgazione pubblica della multa inflitta dall’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo può avere un impatto sproporzionato sulla sua reputazione. Secondo la sentenza, il pubblico l’interesse a divulgare tali sanzioni prevale sul possibile danno subito dall’operatore.

Si legge nella sentenza: “In sostanza, [l’attore] sostiene: una sentenza dichiarativa di nullità del contratto di gioco concluso tra le parti o l’annullamento del contratto di gioco con condanna nei confronti di XXX al pagamento di € 331.075,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento, e/o; una sentenza dichiarativa che XXX ha agito illecitamente nei confronti [dell’attore], o almeno ha inadempiuto imputatamente nei confronti dell'[attore], o quantomeno si è resa colpevole di pratiche commerciali sleali e che dichiara che XXX è tenuta a risarcire [l’attore] del danno subito a causa di tale condotta, con condanna a XXX di € 331.075,00 o (in subordine) a XXX al pagamento di un danno maggiore e/o di altro tipo, da determinare da parte dello Stato, e/o; una sentenza dichiarativa che il contratto di gioco è stato concluso per errore da parte [del ricorrente] e (in via principale) annullare il contratto di gioco d’azzardo e condannare XXX a rimediare alle conseguenze versando EUR 331.075,00 a [il ricorrente], o quantomeno (in subordine) ad eliminare lo svantaggio subito da [quest’ultimo] sulla base dell’articolo 6:230, paragrafo 2, del codice civile olandese pagando il rimborso delle perdite subite nonché di altri svantaggi, e; condannare XXX alle spese.

In definitiva, [il ricorrente] sostiene di aver partecipato a giochi d’azzardo offerti da XXX, mentre XXX non disponeva di una licenza per offrire giochi d’azzardo. La legge sui giochi d’azzardo (di seguito: WOK) vieta l’offerta di giochi d’azzardo, per cui XXX ha agito in modo illegale e punibile. Il contratto di gioco d’azzardo è pertanto nullo o annullabile ai sensi dell’articolo 3:40 del codice civile olandese. Di conseguenza, vi sono pagamenti indebiti, cosicché [l’attore] ha il diritto di recuperarli. La violazione della WOK costituisce un atto illecito. XXX deve risarcire per il danno che ne è derivato. C’è anche una violazione dell’obbligo di diligenza, e quindi un atto illecito. In subordine, [la ricorrente] invoca pratiche commerciali sleali, mancata esecuzione del contratto ed errore. XXX ha quindi sollevato la questione della giurisdizione.

La controversia nell’incidente

XXX invoca, per tutte le difese, l’incompetenza del giudice sulle domande [dell’attore]. A tal fine, XXX ha sostenuto, in sintesi, che la presente causa ha carattere internazionale e che, pertanto, la questione della competenza giurisdizionale internazionale deve essere risolta sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 (in prosieguo: Bruxelles I bis). Sulla base della regola generale dell’articolo 4 di Bruxelles I bis, il giudice non è competente, né è competente sulla base dei poteri speciali di Bruxelles. Inoltre, le parti hanno espressamente convenuto che i tribunali maltesi sono competenti in caso di controversia. Se l’organo giurisdizionale ritiene di essere competente, XXX chiede la presentazione di un ricorso provvisorio. [L’attore] sostiene che la domanda nell’incidente dovrebbe essere respinta. A tal fine, [il ricorrente] ha sostenuto, in breve, di essere un consumatore, che la XXX esercita le sue attività commerciali nei Paesi Bassi e che l’esecuzione del contratto di gioco ha avuto luogo nei Paesi Bassi, cosicché il giudice è competente a conoscere della sua domanda sulla base della sentenza Bruxelles I bis. Le censure delle parti saranno trattate più dettagliatamente in seguito, nella misura in cui sono pertinenti.

La valutazione nell’incidente

Le domande nel caso di specie sono di natura internazionale, in quanto XXX ha sede a La Valletta, Malta, e [il ricorrente] vive nei Paesi Bassi. Nel caso di specie, si pone la questione se il giudice olandese sia competente a conoscere delle domande. La questione della competenza dei giudici olandesi deve essere risolta sulla base della sentenza Bruxelles I bis. Ai sensi della norma principale di cui all’articolo 4, punto 1, Bruxelles I bis, la competenza del giudice si fonda sul domicilio del convenuto. In questo caso, si tratta del tribunale maltese, perché XXX ha sede a Malta. La competenza è diversa solo se esiste una norma di competenza esclusiva o una clausola attributiva di competenza che designa esclusivamente un altro giudice.

Norma sulla competenza esclusiva

[Il ricorrente] ha ritenuto di aver agito in qualità di consumatore nei confronti di XXX e di essere quindi legittimato a invocare le disposizioni di tutela di cui al Regolamento Bruxelles I bis. La Corte ha statuito quanto segue.

La sezione 4 del capo II del regolamento Bruxelles I bis (articoli da 17 a 19) prevede un sistema di competenza giurisdizionale distinto per i contratti stipulati con i consumatori. L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato Bruxelles I bis prevede che la presente sezione si applichi se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che: una delle parti contraenti è un consumatore che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale; è stato effettivamente concluso un contratto tra tale consumatore e una persona che agisce nell’esercizio della sua attività professionale; e una delle categorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), Bruxelles I bis. Le condizioni di cui sopra sono cumulative, pertanto tutte e tre devono essere soddisfatte al fine di stabilire la competenza giurisdizionale secondo le norme applicabili ai contratti conclusi dai consumatori (CGUE, 2 aprile 2020, ECLI:EU:C: 2020:264, punto 45). Solo i contratti che una persona fisica conclude separatamente e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità imprenditoriale o professionale al solo scopo di soddisfare le proprie esigenze di consumo privato sono soggetti al regime speciale per la protezione dei consumatori in quanto parte debole di cui al capo II, sezione 4, del regolamento Bruxelles I bis (CGUE 2 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:264, punti da 47 a 57). Nell’atto di citazione e nel caso di specie, [l’attore] ha assunto la posizione di dover essere considerato un consumatore in relazione a XXX. A tal fine, [il ricorrente] ha sostenuto di aver effettuato scommesse attraverso il suo conto o i suoi conti presso XXX e di aver effettuato depositi dal suo conto bancario o dalla sua carta di credito. Il giudice concorda con [l’attore] in questa posizione. XXX ha contestato che [il ricorrente] ha agito in qualità di consumatore, in quanto [il ricorrente] ha creato un account con un indirizzo di posta elettronica aziendale e dalla corrispondenza intercorsa tra [il ricorrente] e il servizio clienti di XXX si può dedurre che egli aveva un motivo commerciale nella sua partecipazione ai giochi. Tale difesa non può essere accolta. Il semplice utilizzo di un indirizzo e-mail aziendale non significa che sia stato utilizzato come indirizzo commerciale. Inoltre, [la ricorrente] ha giustamente sottolineato che, ai sensi della normativa olandese in materia di gioco d’azzardo, è possibile concludere un contratto di gioco d’azzardo solo con una persona fisica e non con una società. Il fatto che anche XXX sembri dare per scontato questo è evidente dalle sue Condizioni Generali, che contengono una disposizione che esclude la partecipazione per le persone fisiche diverse dagli adulti che siano maggiorenni. Ciò è supportato dalla circostanza che una società non può registrarsi quando crea un account nei casinò di XXX. Alla luce di quanto precede, il giudice conclude che [l’attore] deve essere considerato come un consumatore che ha agito al fine di soddisfare le sue esigenze di consumo privato. Il fatto che XXX sia una persona giuridica che esercita un’attività commerciale o professionale non è contestato tra le parti, cosicché è soddisfatta anche la seconda condizione di cui all’articolo 17, punto 1, dell’Atto Bruxelles I bis. Infine, occorre rispondere alla questione se la XXX svolga attività commerciali o professionali nei Paesi Bassi o se essa le destini in qualsiasi modo ai Paesi Bassi. In tal caso, [l’attore] può, in qualità di consumatore, adire anche il giudice del luogo in cui è domiciliato. Al fine di rispondere a tale questione, secondo la sentenza della Corte nella causa Pammer/Alpenhof (CGUE 7 dicembre 2010, C-585/08, C-144/09), occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, dai siti Internet e dall’attività generale del professionista risulti che quest’ultimo intendeva effettuare transazioni con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, compreso quello in cui tale consumatore è domiciliato, nel senso che egli era disposto a concludere un contratto con tali consumatori. I seguenti fattori, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi del fatto che l’attività del professionista è diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore: il carattere internazionale dell’attività, le indicazioni di altri Stati membri verso il luogo in cui è stabilito il professionista, l’uso di una lingua o di una valuta diverse da quelle normalmente utilizzate nello Stato membro in cui il professionista è stabilito e la possibilità di lingua per effettuare e confermare la prenotazione, l’indicazione di un numero di telefono con prefisso internazionale, le spese sostenute per un servizio di posizionamento al fine di facilitare l’accesso al sito Internet dei consumatori domiciliati in altri Stati membri, l’uso di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui è stabilito il professionista, e il riferimento a una clientela internazionale costituita da clienti domiciliati in Stati membri diversi. Spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di tali prove. Per contro, la mera accessibilità del sito Web del professionista o dell’intermediario nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore è insufficiente. Lo stesso vale per la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica e di altri recapiti o per l’uso di una lingua o di una valuta, qualora tale lingua e/o valuta sia comunemente utilizzata nello Stato membro in cui è stabilito il professionista. Il giudice ritiene, nel rispetto della citata sentenza, che la XXX concentri le sue attività commerciali nei Paesi Bassi, cosicché essa è competente a conoscere della domanda della [ricorrente] nei confronti della XXX. [La ricorrente] ha affermato che XXX ha realizzato un notevole fatturato sul mercato olandese, che il sito Internet di XXX è raggiungibile da un indirizzo IP olandese, che è possibile creare un account con i dettagli dell’indirizzo olandese, che alcuni dati relativi agli utenti olandesi erano già stati inseriti durante il processo di registrazione, che i depositi e i prelievi possono essere effettuati da e verso conti bancari olandesi e che i Paesi Bassi sono stati correttamente menzionati in un elenco di paesi in cui i giochi offerti da XXX potevano essere giocati. A parere del giudice, da tali dichiarazioni [della ricorrente] risulta che, anche in considerazione del carattere internazionale del gioco d’azzardo, la XXX era disposta a concludere accordi con i consumatori nei Paesi Bassi. Alla luce di quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che i siti Internet della XXX non terminino con “.nl”, non siano scritti in olandese e che non vi sia pubblicità rivolta ai Paesi Bassi, non ha un peso sufficiente per un’opinione diversa. Sebbene XXX si sia basata sulla scelta del foro nelle sue condizioni generali, l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I bis non consente una deroga alle norme sulla competenza sopra discusse mediante una scelta del foro anteriore all’origine della controversia. La conclusione di quanto precede è che il giudice è competente a decidere della causa. Il ricorso incidentale di XXX sarà respinto.

Impugnazione interlocutoria

Se e nella misura in cui l’organo giurisdizionale ritiene di essere competente a conoscere delle domande, XXX ha chiesto la presentazione di un ricorso provvisorio sulla base dell’articolo 337, paragrafo 2, del codice di procedura civile (di seguito: Rv) per la possibilità di proporre un ricorso incidentale contro tale sentenza interlocutoria. A tal fine, XXX sostiene che è nell’interesse dell’economia processuale sapere il più rapidamente possibile e con certezza se il giudice è competente in casi come questo. L’oggetto del ricorso è quello di derogare alla regola generale di cui all’articolo 337, paragrafo 2, del codice di procedura civile, secondo cui l’impugnazione di una sentenza interlocutoria è ammessa solo contemporaneamente all’impugnazione della sentenza definitiva. Dai lavori preparatori di tale disposizione si può dedurre che l’intenzione era quella di esercitare un elevato grado di moderazione nell’accoglimento di un ricorso incidentale e che la decisione in tal senso dipende dalla questione se nel caso di specie sussistano circostanze particolari che giustifichino una deroga alla norma principale dell’articolo 337, paragrafo 2, del codice di procedura civile (cfr. Corte suprema 13 luglio 2012, NJ 2013, 288). Nel caso di specie, il giudice ritiene che si verifichino circostanze particolari come quelle sopra menzionate e che la domanda debba essere accolta. Ciò in quanto si tratta di un’eccezione di incompetenza (internazionale) sollevata da XXX che viene respinta dal giudice. Infatti, il diniego dell’autorizzazione richiesta comporterebbe che le parti dovrebbero far valutare il merito della controversia dal giudice olandese e che XXX potrebbe impugnare la decisione sulla competenza di tale giudice solo dopo la pronuncia di una sentenza definitiva in appello. Questa situazione è indesiderabile nell’interesse del giusto processo e dell’efficienza.

Ritardo della procedura

Le eccezioni sollevate da XXX sono state respinte per gli stessi motivi in una questione incidentale di competenza in una causa precedentemente sottoposta a questa Corte. [Il ricorrente] sostiene che XXX si preoccupa solo di ritardare il procedimento e di «bullismo contenzioso». La Corte ritiene che l’eccezione di incompetenza internazionale possa essere sollevata in una separata domanda incidentale, senza perdere il diritto di rispondere nel merito. Tuttavia, si suggerisce che XXX possa anche essere sollevato contemporaneamente a una risposta di merito, il che potrebbe accelerare l’avanzamento della procedura ed evitare inutili ritardi”.

Redazione Jamma
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