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Il TAR Lazio sospende l’Albo PVR: una decisione cautelare a tutela degli operatori del settore giochi

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha accolto le domande cautelari presentate da più ricorrenti al fine di ottenere l’annullamento della determina ADM che istituisce l’Albo dei Punti Vendita Ricariche di gioco, decidendo di sospendere l’esecutività della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 656848/RU del 25 ottobre 2024. Questa decisione si basa su una serie di valutazioni giuridiche e di opportunità che mirano a evitare conseguenze pregiudizievoli per le parti interessate.

In primo luogo, il TAR ha deciso di riunire i diversi ricorsi presentati, ex art. 70 del Codice del Processo Amministrativo (CPA), poiché sono emerse ragioni di connessione oggettiva. Questo significa che le questioni sollevate dai ricorrenti, tra cui le società rappresentate difese dagli avvocati difese dagli avvocati Marco Ripamonti, Alvise Vergerio Di Cesana, Mariateresa Panelli, Luca Porfiri, presentano elementi comuni tali da rendere opportuno un esame congiunto, evitando decisioni frammentate o potenzialmente contraddittorie.

Il Tribunale ha sottolineato che le questioni poste dai ricorrenti sono complesse e richiedono un’analisi più approfondita, che sarà condotta nella fase di merito del giudizio. Tra i temi da esaminare figurano:

  • La legittimità della procedura di istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR).
  • L’applicazione dei criteri previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 41/2024.
  • La compatibilità delle nuove regole con i diritti e gli interessi degli operatori coinvolti.

In questa fase cautelare, il TAR non entra nel dettaglio delle questioni sostanziali, ma si limita a valutare il rischio di danno imminente e irreparabile per le parti.

La sospensione è motivata dalla necessità di preservare la res adhuc integra – cioè, mantenere inalterata la situazione attuale – fino alla decisione definitiva. Secondo il TAR, l’applicazione immediata della determinazione potrebbe impedire a molti operatori economici di iscriversi all’Albo nei tempi previsti. con conseguenti danni:

Per gli esercenti: Rischiano di non poter continuare la loro attività.

• Per i concessionari: L’impossibilità per gli esercenti di operare potrebbe avere un impatto negativo sulla loro filiera commerciale.

II TAR ha inoltre deciso di compensare le spese di questa fase del giudizio tra le parti, in considerazione del carattere interlocutorio della decisione.

La sospensione della determinazione ADM protegge temporaneamente gli interessi degli operatori economici coinvolti, garantendo che possano continuare le loro attività senza subire effetti immediati dalle nuove disposizioni.

La decisione finale sulla legittimità della determinazione sarà presa nell’udienza di merito fissata per il 12 febbraio 2025.

Redazione Jamma
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