Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30 dicembre 2024, ha respinto il ricorso presentato contro il diniego di una licenza per l’apertura di una sala scommesse a causa della violazione dei limiti distanziometrici previsti dalla Legge Regionale Calabria n. 9/2018. La sentenza, emessa dalla Sezione Terza, conferma l’interpretazione estensiva dei divieti, applicandoli non solo agli apparecchi AWP e VLT, ma anche alle sale scommesse.
Il contesto del ricorso
Il ricorrente, amministratore unico di una società operante nel settore delle scommesse, aveva richiesto alla Questura di Vibo Valentia il rilascio di una licenza ex art. 88 TULPS per l’installazione di una sala scommesse. La Questura aveva negato l’autorizzazione poiché i locali non rispettavano le distanze minime da luoghi sensibili (scuole ed edifici di culto), come richiesto dalla normativa regionale.
Di fronte al diniego, il ricorrente si era rivolto al TAR Calabria, sostenendo che i limiti distanziometrici si applicano esclusivamente agli apparecchi di gioco con vincite in denaro (slot machine e videolottery) e non alle sale scommesse. Il TAR, con sentenza del 2024, aveva rigettato il ricorso. Successivamente, il ricorrente ha presentato appello al Consiglio di Stato.
Le motivazioni dell’appello
L’appellante ha contestato l’interpretazione fornita dal TAR Calabria, sostenendo che:
- La Legge Regionale Calabria n. 9/2018, modificata dalla L.R. n. 53/2022, limita il divieto di apertura in prossimità dei luoghi sensibili agli esercizi con apparecchi di gioco (AWP e VLT), escludendo le sale scommesse.
- L’estensione dei limiti distanziometrici alle sale scommesse sarebbe frutto di un errore di interpretazione, in quanto non esplicitamente prevista dalla normativa regionale.
- Il sistema del gioco pubblico italiano distingue chiaramente le attività di raccolta scommesse da quelle legate agli apparecchi di gioco, che presentano rischi maggiori di dipendenza patologica.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, ribadendo che i limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale si applicano anche alle sale scommesse. Secondo i giudici, l’art. 16 della L.R. n. 9/2018 deve essere interpretato in modo sistematico e coerente con il quadro normativo nazionale, volto a prevenire il fenomeno della ludopatia.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che:
- La tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) prevale sulle libertà economiche garantite dall’art. 41 Cost., giustificando misure restrittive per contrastare i rischi legati al gioco d’azzardo.
- La distinzione tra sale giochi e sale scommesse non esclude che entrambe possano contribuire alla diffusione della dipendenza da gioco. La normativa regionale deve quindi essere applicata anche alle attività di raccolta scommesse.
- La giurisprudenza consolidata ha già riconosciuto la legittimità di tali restrizioni, considerando la pericolosità potenziale di tutte le tipologie di gioco d’azzardo.
Il Consiglio di Stato ha concluso che la normativa regionale calabrese impone limiti distanziometrici non solo agli apparecchi di gioco, ma anche alle sale scommesse e ad altri locali autorizzati alla raccolta del gioco. La sentenza sottolinea come tali restrizioni siano fondamentali per prevenire fenomeni di dipendenza e proteggere i soggetti più vulnerabili.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, riconoscendo la complessità della questione interpretativa. La sentenza, ora definitiva, rappresenta un importante punto di riferimento per il settore del gioco pubblico, riaffermando l’importanza di un’applicazione rigorosa delle normative a tutela della salute pubblica.