Grattare tagliandi del Gratta e Vinci e pubblicare il video su Youtube può costare una sanzione dell’AGCOM per violazione del divieto di pubblicitĂ come è accaduto ad uno youtuber.
Nel periodo tra il 2 agosto 2022 e il 17 marzo 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video, tra le quali “YouTube”.
In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina sulla predetta piattaforma di condivisione video sopra richiamata, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Google Ireland Limited per le violazioni commesse da diversi content creator tramite numerosi video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023.
Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del citato gruppo di lavoro sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la violazione da parte del canale YouTube denominato “Gratta e Vinci Luca”
In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività ”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, è stato chiesto alla società Google Ireland Limited, con nota del 13 giugno 2023 di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creator, nonché ogni ulteriore
informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale YouTube.
Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei predetti content creator presso la piattaforma YouTube.
La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte, ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 , successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 , gli elenchi dei soggetti identificati quali content creator presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale YouTube “Gratta e Vinci Luca”
Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato adottato in data 28 marzo
2024 e notificato in pari data l’atto di contestazionealla ditta individuale per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità , per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il canale YouTube denominato “Gratta e Vinci Luca”.
La parte evidenzia l’insussistenza di un accordo con YouTube per la promozione del
gioco d’azzardo, nonché del pagamento di un corrispettivo per l’asserita pubblicità resa.
La parte chiarisce altresì la mancanza di un accordo con Google inerente alla
promozione del gioco d’azzardo e che i compensi ottenuti “derivano solo dagli annunci
– estranei al contenuto dei video contestati – che gli inserzionisti di qualsiasi tipo (quindi,
diversi e non collegati ai servizi di gioco d’azzardo), associano ai video”
In particolare, il soggetto ha dichiarato che la sua attivitĂ consisteva nel caricamento
di “alcuni video, da lui stesso girati, che lo ritraggono (o meglio, ritraggono le sue sole
mani) mentre, molto semplicemente si limita a grattare alcuni Gratta e vinci acquistati presso i negozi autorizzati commentando, in tono distaccato, l’esito del gioco”.
Dunque, sostiene che l’attività deve essere inquadrata come di mero intrattenimento e con finalità informativa, descrittiva ed identificativa dell’offerta legale di gioco e non
pubblicitaria.
Difatti la parte dichiara che l’attività svolta consiste nella condivisione delle proprie esperienze di gioco per fornire agli spettatori un’informazione corretta e trasparente, senza che vi sia alcuna incitazione all’acquisto ed anzi disincentivandone l’acquisto, evidenziandone i pericoli inerenti al gioco d’azzardo.
In merito all’asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati, si osserva che dall’analisi degli stessi emerge il chiaro intento promozionale rafforzato dai ricavi che lo stesso ha generato in qualità di partner commerciale di Google in forza del quale
ha ottenuto regolari pagamenti come prodotto in atti.
In particolare, i contenuti ivi diffusi non costituiscono un mero servizio informativo di intrattenimento, ma vantano un chiaro intento promozionale realizzato nei diversi video diffusi nel canale in oggetto.
Dall’esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator promuove l’esperienza di gioco, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.
Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale, in cui il content creator gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro.
L’evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto rende lo stesso profondamente diverso dai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di determinate e puntuali condizioni, un’eccezione.
L’articolo 5, comma 5 delle Linee Guida rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicitĂ comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano “fornite dagli operatori di gioco legale” […] “rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento” e non, come nel caso de quo, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo.
Si rileva in primis come, nel caso in esame, il creator nei video diffusi presso il canale intrattiene sessione di gioco con vincite in denaro inducendo così l’utente ad emularlo.
La sanzione amministrativa comminata da AGCOM è di euro 70.000.