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Gioco d’azzardo online, la Corte di Giustizia Europea chiamata ad esprimersi su rimborso giocate da bookmaker privo di licenza statale

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi nel merito della norma contenuta nell’articolo 56 della Direttiva Europea (TFUE) che vieta qualsiasi normativa nazionale che, senza giustificazioni oggettive, ostacoli l’esercizio in concreto della libertà di circolazione dei servizi o che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato, nel caso di una domanda di rimborso delle puntate perse, motivata dall’assenza di una licenza tedesca e dall’indebito arricchimento, qualora l’organizzatore sia autorizzato e controllato dalle autorità in un altro Stato membro.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dalla Prima sezione del tribunale civile di Malta. La vicenda si ricollega alle pronunce dei tribunali tedeschi che hanno accolto da richiesta di giocatori di essere rimborsati delle giocate in considerazione del fatto che gli operatori di servizi di gioco online erano privi di licenza statale tedesca (ma rilasciata da Malta).

Questioni pregiudiziali

Se l’[articolo] 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che la compressione della libertà di prestare servizi mediante un divieto generalizzato di slot machine online nello Stato membro del consumatore (Stato di destinazione) nei confronti degli operatori di casinò online che sono autorizzati e regolamentati nel proprio Stato di origine (Malta) non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale:

–    nel caso in cui lo Stato membro di destinazione consenta, allo stesso tempo e ovunque, un gioco d’azzardo simile in luoghi fisici con slot machine autorizzate nelle sale giochi e nei ristoranti per operatori privati, un gioco più intenso nei casinò fisici, operazioni di [l]otteria nazionale autorizzate da parte di lotterie statali in più di 20 000 ricevitorie che si rivolgono al pubblico; e

–    autorizzi le operazioni di gioco online con licenza per gli operatori privati di scommesse sportive e ippiche e per gli intermediari privati di lotterie online, che vendono i prodotti delle lotterie statali e di altre lotterie autorizzate;

sebbene lo stesso Stato membro – contrariamente alle [omissis] sentenze [della Corte di giustizia] nelle cause Deutsche Parkinson (C-148/15, punto 35) 1 , Markus Stoß (C-316/07) 2 e Lindman (C-42/02) 3 – non sembri aver prodotto prove scientifiche a dimostrazione sia dell’esistenza di pericoli specifici insiti in tali giochi, che contribuiscano in modo significativo al conseguimento delle finalità perseguite dalla sua regolamentazione, segnatamente della prevenzione del gioco problematico; e

sia del fatto che, in considerazione di detti pericoli, la limitazione del divieto alle sole slot machine online – a differenza di tutte le offerte di gioco consentite per le slot machine online e fisiche – possa essere considerata idonea, ineludibile e proporzionata per conseguire le finalità normative.

2)    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un divieto assoluto di giochi d’azzardo da casinò online, di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del trattato interregionale tedesco sul gioco d’azzardo (in prosieguo: il «GlüStV»), qualora la normativa tedesca sul gioco d’azzardo (in prosieguo: il «GlüStV»), in forza del suo articolo 1, non miri a imporre un divieto totale del gioco d’azzardo, bensì a [omissis] «indirizzare il naturale istinto al gioco d’azzardo della popolazione verso canali ordinati e controllati, nonché a contrastare lo sviluppo e la diffusione del gioco d’azzardo non autorizzato nel mercato nero» e vi sia una forte domanda di slot machine online da parte dei giocatori.

3)    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che un divieto generalizzato di offerte di giochi da casinò online non può essere applicato nel caso in cui:

–    i governi di tutti i Länder di tale Stato membro abbiano già concordato che i pericoli di tali offerte di gioco d’azzardo online possono essere combattuti più efficacemente mediante un sistema di approvazione ufficiale preventiva, piuttosto che mediante un divieto totale; e

–    abbiano redatto e concordato un futuro quadro normativo con un corrispondente trattato interregionale, che sostituisce il divieto totale con un sistema di approvazione preventiva;

–    e, in previsione di questa futura regolamentazione, decidano di accettare le corrispondenti offerte di gioco d’azzardo senza una licenza tedesca, nel rispetto di determinati requisiti, fino al rilascio delle licenze tedesche;

sebbene, in virtù della sentenza [omissis] Winner Wetten [(C-409/06)1 ], il diritto dell’Unione non possa essere temporaneamente sospeso.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro (di destinazione) non può giustificare una normativa nazionale adducendo ragioni imperative di interesse generale, nel caso in cui:

–    la suddetta normativa vieti ai consumatori di effettuare scommesse oltrefrontiera autorizzate in un altro Stato membro (di origine) su lotterie autorizzate nello Stato membro di destinazione, che sono ivi autorizzate e regolamentate; e

–    le lotterie siano autorizzate nello Stato membro di destinazione e la normativa miri a proteggere i giocatori e i minori;

–    e la normativa in materia di scommesse autorizzate sulle lotterie nello Stato membro di origine miri anche a proteggere i giocatori e i minori e fornisca lo stesso livello di protezione della normativa sulle lotterie nello Stato di destinazione.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che tale norma preclude il recupero delle puntate perse nel corso della partecipazione a lotterie (secondarie) sulla base della presunta illegalità delle operazioni, a causa della mancanza di una licenza nello Stato membro del consumatore, nel caso in cui:

–    tale licenza per le lotterie private (secondarie) sia esclusa dalla legge;

–    e tale esclusione sia giustificata dai giudici nazionali con un’asserita differenza tra una scommessa, effettuata presso un operatore statale, sull’esito di una lotteria organizzata da uno Stato e una scommessa, effettuata presso un organizzatore privato, sull’esito di una lotteria statale.

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta al recupero delle puntate perse nel corso della partecipazione a lotterie (secondarie) sulla base della presunta illegalità delle operazioni in mancanza di una licenza nello Stato membro del consumatore, nel caso in cui:

–    la legge escluda tale licenza per le lotterie private (secondarie)

–    e tale esclusione a favore degli organizzatori di lotterie statali sia giustificata dai giudici nazionali con un’asserita differenza tra una scommessa, effettuata presso un operatore statale, sull’esito di una lotteria organizzata da uno Stato e una scommessa, effettuata presso un organizzatore privato, sull’esito di una medesima lotteria statale.

7)    Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di abuso di diritto {[omissis] sentenza Niels Kratzer (C-423/15)1 } debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una domanda di rimborso delle puntate perse, motivata dall’assenza di una licenza tedesca e dall’indebito arricchimento, qualora l’organizzatore sia autorizzato e controllato dalle autorità in un altro Stato membro e il capitale, nonché i diritti al pagamento, del giocatore siano garantiti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l’organizzatore. (foto Corte di giustizia dell’Unione europea)

Redazione Jamma
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