Il Consiglio di Stato ha accolto, tramite ordinanza, l’appello presentato da un operatore del gioco – difeso dagli avvocati Cino Benelli (nella foto) e Matilde Tariciotti – contro Comune di Prato, Ministero dell’Interno e Questura di Prato, in cui si chiedeva la riforma di una precedente ordinanza del Tar Toscana.
“Rilevato che – si legge nell’ordinanza – la questione relativa alla allegata necessità che l’ordine di chiusura intimato dal Comune debba essere preceduto, quale presupposto di legittimità, da un provvedimento in autotutela sulla autorizzazione rilasciata dalla Questura anche sulla base del contributo istruttorio reso dal Comune in punto di rispetto delle distanze dai luoghi c.d. sensibili, richiede di essere approfondita da parte del T.a.r. nella fase di merito del giudizio di primo grado. Rilevato che, nelle more della definizione del giudizio dinanzi al T.a.r., sussiste il pericolo di un danno grave alla appellante, atteso che dalla adozione del provvedimento impugnato discende la impossibilità di proseguire l’attività economica, con ricadute anche di carattere occupazionale. Rilevato che le predette esigenze di approfondimento in diritto consentono di ritenere sussistenti eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della presente fase cautelare tra tutte le parti costituite. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado”.