Assolto dalla Corte d’Appello di Bologna, con formula “il fatto non sussiste”, il titolare di una agenzia di scommesse di Reggio Emilia, che nel 2018 esercitava attività di raccolta scommesse con intermediazione senza i necessari titoli (concessione e licenza ex art.88 Tulps).
Il titolare dell’agenzia era collegato ad un bookmaker maltese che, nonostante alcuni pronunciamenti di merito nel senso della discriminazione ai propri danni ai fini dell’accesso al sistema concessorio, non vanta per converso sentenze in tal senso rese dalla Corte di Cassazione o in Corte di Giustizia. In primo grado, il Tribunale di Reggio Emilia aveva inflitto condanna a 8 mesi di reclusione. L’imputato ha avanzato appello dinanzi alla Corte bolognese con il patrocinio dell‘avv.Marco Ripamonti, coadiuvato nella elaborazione dei motivi di impugnazione dall’avv.Riccardo Ripamonti, i quali hanno sostenuto la discriminazione subita dall’operatore trasfrontaliero di riferimento e la carenza dell’elemento soggettivo del reato, anche per via di una serie di iniziative attuate dall’imputato, quali la richiesta di licenza ex art.88 Tulps e la autosegnalazione prevista dall’art.1 comma 644 della legge 190/2014. Il processo è stato trattato all’udienza dell’11 Dicembre 2023 e, nonostante la richiesta di conferma della condanna in primo grado avanzata dalla Procura Generale, la Corte d’Appello di Bologna ha riformato integralmente la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ed ha mandato assolto l’imputato con ampia formula.