Il TAR Piemonte ha rimesso alla Corte Costituzionale la norma del codice del processo amministrativo che demanda funzionalmente al TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ADM.
Con una ordinanza sul ricorso promosso da alcune sale bingo difese dall’avv. Luca Giacobbe (nella foto), il TAR Piemonte scrive oggi 17 giugno 2024:
“Il Collegio, vista anche l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo sollevata dalle controparti costituite, ritiene indispensabile, per decidere se trasmettere gli atti al TAR Lazio, sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 135 c. 1 lett. q – quater c.p.a. nella parte relativa alla previsione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio anche per i provvedimenti riguardanti “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro” per violazione degli articoli 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione.
La questione è oggettivamente rilevante ai fini della decisione, poiché in ogni caso il Collegio non può prendere cognizione della controversia, in quanto, stando al diritto positivo primario vigente, il Collegio dovrebbe pregiudizialmente spogliarsi della controversia per trasmetterla al Tribunale amministrativo del Lazio prima di qualsiasi altra decisione.
Nel merito, prima di ogni tipo di disamina, va rilevato che già la Corte Costituzionale, con sentenza 11 – 13 giugno 2014, n. 174 – G.U. n. 26 s. s. del 18 giugno 2014 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 in esame, lettera q-quater “nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”, provvedendo su varie ordinanze anche di questo Tribunale (per tutte ord. 15 giugno 2013 n. 779).
È da quanto considerato in queste ordinanze che si ritiene di prendere le mosse. Come è noto la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ripartiva la competenza in linea generale per ciascun tribunale amministrativo e ciò anche per gli atti emanati da organi centrali dello Stato la cui efficacia era limitata territorialmente alla circoscrizione del singolo tribunale amministrativo regionale nel rispetto di quanto discendente dall’art. 125 della Costituzione, con la sola eccezione degli atti statali di carattere nazionale rimessa al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
Tale impianto è rimasto nei decenni sostanzialmente invariato, fatto salvo il regime della competenza divenuta del tutto inderogabile con l’art. 13 del codice del processo amministrativo.
Una rilevante modifica era comunque intervenuta prima di quest’ultimo con l’art. 4 della l. 12 aprile 1990 n. 74 che ha individuato la competenza funzionale del Tribunale amministrativo del Lazio per i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti i magistrati ordinari e tale disciplina è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione dalla sentenza della Corte 22 aprile 1992 n. 189, in vista dei poteri costituzionali del Consiglio Superiore e dello status peculiare rivestito dei magistrati ordinari rispetto tutti gli altri pubblici dipendenti.
Alla legge n. 74 del 1990 sono seguite ulteriori norme che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ulteriori competenze funzionali inderogabili, soprattutto in materia di provvedimenti delle autorità indipendenti e il tutto ha raggiunto il suo suggello negli artt. 14 e 135 del codice del processo amministrativo che ha stabilito un corpo del tutto rilevante e diversi tipi di fattispecie di spettanza funzionale dello stesso T.A.R. del Lazio.
La questione della non manifesta infondatezza non può che nel caso partire dalla stessa già citata sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2014 n. 174, in cui è stata ritenuta l’illegittimità costituzionale della competenza funzionale del T.A.R. del Lazio sui provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, competenza disposta dalla seconda parte dell’art. 135 co. 1 lett. q – quater, seguente quella al momento in esame.
Con tale pronuncia la Corte ha rilevato da un lato che per la verifica della compatibilità con il principio dell’art. 3 Cost. di una norma processuale derogatoria della competenza territoriale deve essere valutata la sua non manifesta irragionevolezza, dall’altro con riferimento all’art. 125 Cost., le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale vanno valutate secondo un “criterio rigoroso” (sentenza n. 237 del 2007, punto 5.3.1. del Considerato in diritto), poiché appare del tutto evidente che ove non vi fossero limiti alla previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato.
Quindi dall’individuazione di tale criterio rigoroso consegue la necessità di “accertare che ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa” (sentenza n. 159 del 2014 – par. 3.4). È alla stregua di tali criteri che questa Corte è chiamata a valutare le scelte operate dalla disposizione impugnata.
Alla luce di questi principi la sentenza 174/2014 ha ritenuto illegittimo che provvedimenti emessi da un’autorità periferica, le questure, competenti a rilascio di specifiche autorizzazioni ex art. 88 del r.d. n. 773 del 1931 dovessero essere conosciuti nella loro eventuale illegittimità dal tribunale amministrativo nel cui territorio ricadeva l’attività di gioco lecito da autorizzare, perché di carattere squisitamente locale e l’eventuale connessione con atti di autorità centrali – da intendersi direttive, circolari, etc. – non poteva escludere detto carattere locale, né potevano essere accampate peculiari ragioni di straordinarietà o di emergenza.
Altrettanto il Collegio ravvisa nella fattispecie ora sottoposta, poiché il rilascio di nuove diverse autorizzazioni all’esercizio di due “case da gioco” lecite preesistenti situate l’una ad Alessandria, l’altra a Serravalle Scrivia, sono questioni che investono i poteri della Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e non direttamente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, non rispondono a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l’intero territorio dello Stato, non concernono affatto questioni di particolari prerogative costituzionali come il governo del personale di magistratura oppure la necessità che si formi una giurisprudenza necessariamente univoca, come nel caso delle autorità indipendenti.
Quindi questo Giudice dubita della legittimità costituzionale della concentrazione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie pertinenti i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne risulterebbe la violazione degli artt. 3 – irragionevolezza – 25 – giudice naturale precostituito per legge – 111 – diritto di impugnazione – 125 – competenza dei tribunali amministrativi territoriali – dei provvedimenti amministrativi davanti a quel determinato giudice.
Il Collegio rileva altresì dubbi sulla violazione dell’art. 76 della Costituzione: l’art. 135 co. 1 q- quater di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 è appunto contenuto nel decreto delegato dall’articolo 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69: in tale art. 44 non si rileva il minimo spunto, più correttamente principio o criterio direttivo, che abbia indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro.
Per tutte le ragioni finora esposte, ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio va dunque sospeso nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità in relazione alle questioni come sopra delibate e riferite all’art. 135, co. 1 q – quater, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte residuata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale avvenuta con la sentenza n. 174 del 2014″.