Un tabaccaio di Lecce ha chiamato in giudizio due clienti ritenendo di essere creditore dei convenuti per aver loro concesso di giocare a debito il gioco del lotto presso la propria ricevitoria e di non aver ottenuto la restituzione di parte delle somme prestate per lโimporto complessivo di โฌ 20.800,00.
I convenuti si costituirono in giudizio contestando di non aver mai giocato al lotto e quindi di aver effettuato solo piccole giocate con somme esigue (2-3 euro); affermarono altresรฌ che la domanda dellโattore era generica e lacunosa; che, in ogni caso, la fattispecie era riconducibile alla vendita di beni da parte di un commerciante a chi non ne fa commercio sicchรฉ il diritto ad ottenere il prezzo della vendita si era prescritto ai sensi dellโart. 2955 n. 5 c.p.c.; il Tribunale di Lecce ritenne che tra le parti fosse intercorso un contratto di mutuo e che lโattore avesse assolto allโonere della prova posto a suo carico ai sensi dellโart. 2697 c.c. avendo provato non solo che i convenuti, da lui da tempo conosciuti, fossero assidui giocatori presso la propria ricevitoria ma anche che gli stessi fossero divenuti accaniti giocatori facendo giocate di โฌ 2.500 su un numero ritardatario fino al punto di chiedere al tabaccaio di poter continuare a giocare a credito con conseguente versamento, da parte dellโattore mutuante, delle relative somme anticipate nelle casse dei Monopoli di Stato;a seguito di appello dei soccombenti la Corte dโAppello di Lecce, aveva rigettato integralmente lโappello sussumendo la fattispecie nel contratto di mutuo e ritenendo, pertanto, inapplicabile la prescrizione presuntiva di cui allโart. 2955 n. 5 c.c; ha altresรฌ confermato la sentenza di primo grado in punto di assolvimento dellโonere della prova del diritto di credito;
Successivamente i due clienti hanno presentato appello in Cassazione. Con il primo motivo – violazione degli artt. 1813 e 2955 n. 5 c.p.c. in relazione allโart. 360, co. 1 n.3 c.p.c. โ i ricorrenti lamentavano che la Corte del merito ha erroneamente inquadrato la fattispecie nel contratto di mutuo, anzichรฉ nella fattispecie tipica di unโoperazione commerciale tra imprenditore e consumatore o di vendita al minuto di beni, e cioรจ del tagliando del lotto, cosรฌ omettendo di rilevare lโintervenuta prescrizione del diritto al pagamento del prezzo;
con il secondo motivo – violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. In relazione allโart. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto raggiunta la prova in ordine allโesistenza dei presupposti di un contratto verbale di mutuo sulla base di mere prove testimoniali, quando, invece, lโattore non avrebbe dato rigorosa prova degli accordi intercorsi, dellโentitร delle somme mutuate, delle somme effettivamente mutuate, dellโobbligo, dei tempi e modalitร della
restituzione nรฉ avrebbe prodotto le matrici dei tagliandi delle giocate a lotto e i libri contabili della societร con indicazione dellโentitร e dei tempi delle giocate effettuate dai convenuti.
La Cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo che โil contratto di gioco e scommessa intercorre tra il concessionario pubblico e lo scommettitore ed รจ regolato da un regolamento ministeriale di formazione non pattizia, avente natura di negoziazione pubblico-amministrativa; ne consegue che il raccoglitore delle scommesse รจ un terzo estraneo al rapporto contrattuale ma che, nel caso in esame, ha assunto il ruolo di mutuante in favore dello scommettitore del denaro necessario per procedere alla scommessa; pertanto la pretesa erronea sussunzione della fattispecie nella disciplina del mutuo anzichรฉ in quella della vendita di beni, dedotta con il primo motivo di ricorso, รจ manifestamente infondata;
la sentenza, nella parte in cui ha qualificato la fattispecie quale โmutuoโ รจ del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuitร , secondo cui โLa sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarร impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non รจ sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso; pertanto, spetta pur sempre al mutuante l’azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatarioโ (Cass. 3, n. 17686 del 2/7/2019; si veda altresรฌ Cass. 3, n. 14375 del 27/5/2019 secondo cui โL’estensione della disciplina dell’art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati โ quali dazioni di denaro o di “fiches”, o promesse di mutuo, o riconoscimenti di debito – sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all’attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalitร pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatarioโ).
Infondato anche il secondo motivo ritenendo il mutuo โun contratto reale che si perfeziona con la consegna da parte del mutuante di una determinata quantitร di denaro o di altre cosรฌ fungibili e lโobbligazione a carico del mutuatario di restituire cose della stessa specie e qualitร ; per il principio di libertร delle forme non รจ affatto richiesta la forma scritta se non per il patto sugli interessi sicchรฉ le prove testimoniali e lโinterrogatorio formale sono mezzi del tutto idonei a provare lโavvenuto perfezionamento, attraverso la materiale dazione del denaro, del mutuo. Nรฉ ha pregio lโargomento dei ricorrenti secondo cui lโattore avrebbe dovuto produrre le matrici dei tagliandi delle giocate a lotto a riprova del credito e i registri contabili della societร , in quanto il titolo che attesta la giocata al lotto รจ una ricevuta in possesso dello scommettitore e non del raccoglitore della scommessaโ.