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Canone di proroga tecnica delle sale Bingo, il Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia europea: “C’è la rilevanza comunitaria”

La legittimità del canone di proroga tecnica delle concessioni delle sale Bingo è una questione che ha rilevanza tranfrontaliera e comunitaria. A ribadirlo è il Consiglio di Stato che, con un’ordinanza appena emessa, ha risposto a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, all’interno del processo di verifica della conformità al diritto comunitario della normativa proposto da un’impresa del settore difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino e dall’avvocato Ambrogio Panzarella, managing partner e associate dello studio legale LEXIA.

Nelle scorse settimane proprio i giudici di Lussemburgo avevano chiesto chiarimenti al giudice amministrativo italiano.

Proprio sulla base di una pronuncia della Corte di Giustizia che sancisce che la rilevanza transfrontaliera è dettata dall’importanza economica della convenzione, i giudici di Palazzo Spada sottolineano come il volume di affari generato dalla raccolta di gioco rappresenti un elemento che di per sé costituisce “un indice serio, oggettivo e positivamente apprezzabile in termini di importanza e appetibilità dell’attività economica di impresa”.

Poi il Consiglio di Stato entra su uno dei temi di principale interesse per il settore, quello della distinzione tra operatori grandi e piccoli. “In secondo luogo – si legge in sentenza -, le caratteristiche specifiche dell’esercizio della detta attività economica, che parrebbe premiare le imprese maggiori, spesso organizzate in gruppi imprenditoriali, soprattutto stranieri. Ciò risulta avvalorato dal fatto che anche la Commissione europea, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che dal 2014 ad oggi, alcuni operatori hanno accresciuto il proprio numero di concessioni, a discapito di altri, verosimilmente proprio in ragione dell’oneroso regime di proroga, il cui canone colpisce in egual misura tutti i concessionari a prescindere dalla loro capacità di raccolta di gioco”.

Nell’articolata ordinanza, la settima Sezione del Consiglio di Stato composta dai giudici Claudio Contessa (Presidente), Daniela Di Carlo (Consigliere, Estensore), Raffaello Sestini (Consigliere), Marco Morgantini (Consigliere) e Rosaria Maria Castorina (Consigliere) hanno indicato ulteriori ragioni per le quali si dovrebbe insistere sul rinvio pregiudiziale. Anzitutto ha rilevato la potenziale incompatibilità della normativa italiana alla direttiva europea del 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

In secondo luogo, il canone di proroga tecnica non sarebbe conforme ad alcuni articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articoli 49, 56 e 63 TFUE). Viene sottolineato, in particolare, il fatto che  la proroga potrebbe impedire l’ingresso nel mercato a eventuali nuovi concessionari appartenenti ad altri Stati. “Le concessioni in proroga – si legge, poi, nella sentenza – sono attualmente detenute da operatori nazionali, ma anche da operatori che, pur essendo formalmente nazionali, sono società che appartengono a gruppi ubicati in altri Stati membri dell’Unione (ad es. Austria, Spagna). Questa circostanza fattuale dimostra la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo sulla base di un dato concreto”.

Questa ulteriore pronuncia con cui il Consiglio di Stato avvalora numerosi temi sempre da noi sostenuti a difesa degli operatori di piccola dimensione è di assoluto interesse” è il commento dell’avvocato Alessandro Dagnino che aggiunge: “Appare sempre più evidente che il canone di proroga tecnica costituisca una forma di tassazione impropria che determina forti iniquità tra gli operatori del settore e all’interno del mercato, favorendo posizioni oligopolistiche”.

Redazione Jamma
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