L’avv. Riccardo Ripamonti (Studio Legale Ripamonti), autore del libro “IL MANUALE DEL PVR” (disponibile su Amazon al seguente link: https://www.amazon.it/MANUALE-DEL-PVR-Comprendere-violazioni/dp/B0CKWC9Q3B) ha così commentato il limite settimanale di “100 euro” per le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricarica (PVR), previsto nella bozza di decreto approvata, nelle ultime ore, dal Consiglio dei Ministri:
“Questa disposizione, laddove definitivamente confermata, rischierebbe di risultare, oltre che sproporzionata rispetto al fine perseguito, anche precaria in quanto indiziata di incostituzionalità, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
L’art. 76 Cost. recita, infatti, quanto segue “L’esercizio della funzione legislativa non puó essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Ne deriva che, nei casi in cui – come per il riordino del comparto del gioco – il Parlamento abbia delegato il Governo ad esercitare la funzione legislativa, quest’ultimo deve rigorosamente attenersi ai “principi” e ai “criteri direttivi” impartiti dalla Legge di Delega, onde evitare di dare luogo a disposizioni incostituzionali, per violazione dell’art 76 Cost..
Ebbene, il limite dei “100 euro”, laddove definitivamente approvato, potrebbe proprio risultare affetto da tale vizio di incostituzionalità.
Ciò in quanto la Legge di Delega (L. 111/2023), a ben vedere, non pare aver demandato nulla di simile al Governo.
Avuto riguardo ai PVR, infatti, la Legge di Delega (art 15 co. 2 lett. c) aveva semplicemente previsto il “riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l’erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite”.
Dalla Legge Delega nulla si evince, dunque, circa l’esigenza di limitare e ridurre l’operato dei PVR, imponendo loro un limite settimanale alle operazioni di ricarica eseguite.
Nè, tantomeno, un tale “limite” può ritenersi attuativo dell’esigenza di “diminuzione dei limiti di giocata e di vincita” di cui all’art 15 co. 2 lett a) legge di delega, essendo – il limite dei “100 euro” – correlato non alle “giocate” o alle “vincite”, bensì alle – ben diverse – ricariche di conti di gioco, effettuate da regolari esercenti, che verrebbero ingiustificatamente (ed incostituzionalmente) danneggiati da una siffatta – sproporzionata – previsione”.