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AGCOM archivia procedimento per violazione del divieto di pubblicità: la scritta ‘Apri qui il tuo conto’ ha solo funzione informativa

L’Autorità per le garanzie della comunicazione ha disposto l’archiviazione di un procedimento di presunta violazione della norma in materia di violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo avviata dalla stessa nei confronti di un associazione culturale della provincia di Cosenza.

Nel marzo 2023, nel corso delle ordinarie attività di controllo sul territorio, i funzionari di

ADM, unitamente ai militari della GDF della Compagnia avevano riscontrato che una nella sede di una associazione di promozione culturale si effettuava “pubblicità a giochi o scommesse con vincite di denaro, attraverso vetrofania pubblicitaria apposta sulla vetrata dell’ingresso del locale sottoposto a verifica”.

I funzionari rilevavano la presenza di una insegna esterna, affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso che riproduceva il marchio del concessionario “STARMATCH” con elencazione di una serie di tipologie di gioco tra cui “scommesse sportive, lotto, dieci e lotto, bingo, gratta e vinci, ippica on line, poker, casino live, skill game, betexchange” in cui risultava presente un invito al gioco attraverso la seguente formulazione “Apri qui il tuo conto gioco”.

In esito all’attività preistruttoria svolta è stato notificato l’atto di contestazione alla associazione e al suo legale rappresentante quale soggetto titolare dell’Associazione, per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la diffusione di una pubblicità di giochi con vincite in denaro.

La associazione non aveva però fatto pervenire proprie memorie difensive.

Con una delibera del febbraio 2024, a firma del presidente Giacomo Lasorella e redatta dal Commissario Massimiliano Capitanio, l’AGCOM ha disposto l’archiviazione del procedimento in considerazione del fatto che “la vetrofania oggetto di contestazione risulta affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso del locale di gioco – e, dunque – non in area pertinenziale al locale, ma nell’immediatezza dell’entrata – e ha dimensioni contenute, e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all’ingresso del locale e come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima”.

“Nel caso in esame, appare prevalente la valenza informativa, con riferimento alle modalità di accesso al gioco”.

Redazione Jamma
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