L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite un’apposita determinazione direttoriale, ha stabilito quanto segue:
“A decorrere dal 3 febbraio 2025, la determinazione direttoriale del 17 novembre 2021, n. 432552, è così modificata:
a. L’articolo 3 è sostituito come di seguito:
Articolo 3
1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo modello “F24 accise”, utilizzando il codice tributo “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
b. L’articolo 8 è sostituito come di seguito:
Articolo 8
1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise, utilizzando il codice tributo “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
c. L’articolo 13 è sostituito come di seguito:
Articolo 13
1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura del mese solare di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise utilizzando il codice tributo “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile ippico, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.
d. L’articolo 17 è sostituito come di seguito:
Articolo 17
1. Il concessionario comunica, con le modalità definite da ADM, gli estremi del conto corrente bancario sul quale ADM, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 15.
e. L’articolo 18 è sostituito come di seguito:
Articolo 18
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad ADM di cui ai precedenti articoli 3 e 8, a mezzo del conto giudiziale annuale, contenente l’analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito a chiusura dell’esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di ADM, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato”.
Di seguito il testo integrale della determinazione direttoriale: