“Recentemente Lottoitalia Srl ha inoltrato le comunicazioni recanti le indicazioni relative all’incremento ovvero decremento dei terminali del gioco del Lotto. Il numero dei terminali presenti in ricevitoria, viene aumentato o diminuito in base all’andamento della raccolta registrata”. E’ quanto scrvie la Federazione Italiana Tabaccai in una nota.
“Tale operazione – prosegue FIT – è disciplinata da una disposizione ADM del 2018, varata per garantire un’equa ridistribuzione degli apparati di gioco secondo le reali necessità dei punti vendita. L’assegnazione di un terminale aggiuntivo è effettuata in favore delle ricevitorie che in un anno solare (1 gennaio-31 dicembre) abbiano realizzato un volume medio di giocate superiore a 250.000 e una raccolta media maggiore di 507.500 euro per singolo terminale detenuto.
Per il decremento, invece, occorre distinguere:
a) per le ricevitorie con due terminali, la rimozione interviene nel caso in cui, per ciascuno dei due anni solari precedenti, il totale dei volumi annui risulti inferiore alle 100.000 giocate emesse e ai 203.000 euro di raccolta;
b) per le ricevitorie con tre o più terminali, il decremento interviene qualora il volume medio annuo per ogni singolo terminale, nei due anni solari precedenti, sia inferiore alle 100.000 giocate emesse e ai 203.000 euro di raccolta.
Mentre nel primo caso – evidenzia FIT – occorre prendere in considerazione la somma dei volumi dati da entrambi i terminali detenuti, nella seconda il riferimento oggetto di valutazione è quello dei volumi medi annui di ogni singolo apparecchio presente. Sia in caso di assegnazione che di rimozione, la rilevazione dei dati viene automaticamente effettuata dalla società concessionaria, approvata da ADM e comunicata ai ricevitori interessati.
Mentre per il decremento dei terminali non è previsto alcun adempimento, diverso il caso per l’ottenimento di un apparato aggiuntivo.
I tabaccai che hanno raggiunto la soglia per un incremento dei terminali, infatti, stanno ricevendo una comunicazione contenente le informazioni utili per il disbrigo degli adempimenti richiesti. Ricordiamo che la normativa vigente prevede l’obbligo di versamento del contributo una tantum a favore dell’ADM, pari a 1.291,14 euro per ciascun terminale incrementato, nonché la presenza in rivendita di un numero sufficiente di coadiutori e assistenti autorizzati. Quest’ultimo requisito è ritenuto soddisfatto qualora sia assicurata la presenza di un soggetto, incluso il titolare, ogni 1,5 terminali installati.
Pertanto – spiega FIT -, il rivenditore che intenda accettare l’installazione del nuovo terminale, dovrà: verificare la sussistenza di personale sufficiente per la gestione dei terminali in dotazione e, qualora lo stesso non risulti congruo, procedere alla nomina di un nuovo coadiutore ovvero assistente; versare il contributo una tantum richiesto, mediante Mod. F24 Accise, Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta assegnazione.
Copia del versamento dovrà essere trasmessa all’Ufficio ADM territorialmente competente.
Resta inteso che in capo al rivenditore non sussiste alcun obbligo di accettazione del terminale aggiuntivo e non sono previste sanzioni o penali di sorta in caso di eventuale rifiuto.
Qualora il tabaccaio non intenda incrementare la dotazione, non sarà necessaria la presentazione di alcuna comunicazione formale di rinuncia. Sarà sufficiente non dare seguito alla richiesta di versamento del contributo automaticamente, l’Amministrazione Finanziaria e la società concessionaria non avvieranno l’iter per la fornitura”, conclude FIT.