“In riferimento a segnalazioni di aziende associate relative a pratiche commerciali scorrette poste in essere da alcuni operatori del gioco a mezzo apparecchi nel territorio dell’Emilia-Romagna, volte a proporre offerte commerciali agli esercenti comprensive di cambio del concessionario, l’associazione nazionale Sapar ricorda che: l’art.6 comma 2 ter della legge regionale nr. 5/2013 sancisce che i cambi di concessionario a seguito di rescissione e risoluzione del contratto equivalgono a nuova installazione con conseguente applicazione dell’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili anche ai locali non interessati da tale obbligo in quanto autorizzati precedentemente alla legge regionale medesima; la Regione Emilia-Romagna ha confermato quanto sopra con le faq pubblicate in data 15 febbraio 2019 che si allegano al presente comunicato. A fini esemplificativi si allega anche un estratto della legge Emilia Romagna nr.5/2013 (in particolare l’art.6)”. E’ quanto scrive in una nota Sapar.
Di seguito le faq della Regione Emilia-Romagna e l’estratto della legge nr.5/2013: