Il Comune di Crema, in qualità di ente capofila nell’Ambito sociale cremasco è tornato ad occuparsi di regolamentazione dell’offerta di gioco, promuovendo l’approvazione di un regolamento unico che prevede maggiori restrizioni in tema di distanze dai luoghi sensibili e in tema di fasce orarie.
ASTRO, in ragione di ciò, ha deciso di inviare una lettera al Comune di Crema contenente alcune riflessioni in merito e che pubblichiamo di seguito:
“In veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT) abbiamo appreso, da notizie di stampa, che è stato approvato -nell’ambito dei 48 comuni dell’Ambito Sociale Cremasco- un regolamento comunale in materia di giochi che andrà a sostituire i precedenti provvedimenti comunali adottati in materia.
Il regolamento unico prevedrebbe il divieto di installazione di apparecchi da gioco in locali situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, quali scuole, edifici di culto, impianti sportivi, strutture residenziali, semiresidenziali e ricettive per categorie protette, oratori e altri centri di aggregazione giovanile. Inoltre, le nuove sale slot o nuovi apparecchi in locali già esistenti non potranno trovarsi nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, esercizi di acquisto di oro, argento e oggetti preziosi. Per quanto riguarda i limiti orari per il funzionamento delle slot e l’apertura delle sale saranno decisi tramite ordinanza da ogni singolo ente, ma indicativamente andranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 23.00.
Vogliamo quindi, con la presente, sottoporre alle SS.VV alcune riflessioni in proposito. Rileviamo, innanzitutto, che il divieto di nuova installazione di apparecchi ad una distanza inferiore a 500m dai luoghi sensibili indicati nel nuovo regolamento è già prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 8/2013.
Se, invece, il Regolamento comunale dovesse essere interpretato nel senso di obbligare i titolari degli esercizi, ubicati ad una distanza inferiore di 500m dai luoghi sensibili, a rimuovere gli apparecchi già presenti, lo stesso sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la disposizione sopra richiamata.
Per quanto riguarda, invece, la novità rappresentata dall’introduzione di ulteriori luoghi sensibili (rispetto a quelli indicati dalla legge regionale) come gli sportelli bancari, postali, bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, esercizi di acquisto di oro, argento e oggetti preziosi, Vi segnaliamo che, se è vero che la legge regionale consente ai Comuni di introdurre nuovi luoghi sensibili, al contempo, però, stabilisce che tale facoltà può essere esercitata per far fronte a specifiche esigenze quali la sicurezza urbana, i problemi connessi alla viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica (art. 5, comma 2, L.R. Lombardia n. 8/2013).
Esigenze, queste, che non appaiono riconducibili ai nuovi “luoghi sensibili” aggiunti dal Regolamento in esame.
Ciò su cui intendiamo, però, richiamare la Vostra attenzione è il fatto che, in attuazione dell’art. 15della legge delega n. 111/2023, il Governo ha già avviato la riforma del gioco terrestre, nel cui iter di formazione è prevista espressamente la concertazione -già in atto- con la Conferenza delle Regioni edegli EE.LL. dalla quale dovrà scaturire una disciplina uniforme, a livello nazionale, sia in tema di orari delle attività di gioco lecito che in materia di dislocazione territoriale, rispetto a determinati luoghi sensibili, degli esercizi che svolgono tali attività.
Appare, pertanto, del tutto intempestivo procedere con l’adozione di un nuovo Regolamento (cheavrebbe un impatto rilevante sulla sostenibilità delle imprese) proprio mentre è in corso un processo di riforma i cui contorni potranno delinearsi già nei prossimi mesi. A questo proposito, Vi informiamo che è già stato dato avvio ai lavori del tavolo tecnico tra Governo e Regioni, PA, Anci e Upi.
In termini più generali rileviamo, inoltre, che la ratio delle norme che introducono restrizioni alla collocazione delle attività di gioco al di sotto di una determinata distanza da luoghi definiti “sensibili” dovrebbe essere quella di evitare la prossimità delle attività di offerta di gioco da luoghi che, per loro natura, sono destinati ad essere frequentati prevalentemente da persone, che per età o particolari condizioni personali, sono da considerare particolarmente vulnerabili rispetto ai fenomeni di dipendenza.
Ebbene, non si comprende come questa caratteristica possa essere attribuita agli impianti sportivi, ai luoghi di culto, alle scuole dell’infanzia, agli asili nido (a meno che non si pensi che i bambini e i neonati possano recarsi a giocare con le slot) mentre, al netto dei dubbi che solleva l’efficacia stessa del “distanziometro”, può avere un senso il riconoscimento della natura di luoghi sensibili alle scuole medie e superiori come pure ai SERD.
A proposito dell’efficacia del distanziometro come strumento di prevenzione alla dipendenza da gioco, sulla quale non esiste – peraltro – alcuna evidenza scientifica, oltre ad apparirci inverosimile che una persona affetta da dipendenza possa essere scoraggiata dall’idea di percorrere cento metri in più per poter trovare un luogo dove poter giocare, ci appare del tutto anacronistico e velleitario l’utilizzo di un simile strumento nell’epoca del digitale e dell’intelligenza artificiale.
A partire dal periodo pandemico si è, infatti, assistito ad un trend di crescita esponenziale del gioco online (esente da qualsiasi restrizione oraria e/o territoriale), la cui raccolta, secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferita al 2022, ha già ampiamente superato quella del gioco terrestre.
Rispetto a quest’ultimo dato e alla tendenza che denota, la previsione di un numero elevato di luoghi sensibili – disancorati ad una ratio comune – e stringenti limitazioni orarie, lungi dal poter esplicare una qualche efficacia nella prevenzione della dipendenza da gioco, avrebbe, come unico effetto, quello di avvantaggiare ulteriormente il gioco on line, così mettendo a rischio i posti di lavoro delle persone occupate nel settore del gioco terrestre (il cui tessuto imprenditoriale è composto, per la gran parte, da PMI italiane), un settore che, peraltro, proprio per la forte crescita dei canali di gioco on line, sta già soffrendo forti ricadute economiche ed occupazionali. Un dato empirico che dimostra la totale inefficacia del c.d. “distanziometro” nella prevenzione della dipendenza da gioco è offerto dall’esperienza della L.R. 5/2013 dell’Emilia-Romagna, la quale, per effetto della prevista applicazione di questo strumento anche alle attività già esistenti al momento della sua entrata in vigore, ha determinato la chiusura del 45% delle sale giochi esistenti sul territorio emiliano. Ciononostante, durante il periodo di vigenza di questa legge il numero di persone assistite per la dipendenza da gioco è aumentato del 143% (fonte: sito istituzionale Regione Emilia Romagna https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2024/marzo/gioco-dazzardo-dalla-regione-oltre-3-2-milioni-di-euro-alle-aziende-sanitarie-dell2019emilia-romagna-per-iniziative-di-contrasto-alla-ludopatia#).
Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle fasce orarie così come indicate nel Vostro Regolamento, segnaliamo che, così come previste, oltre a non essere in linea con le proposte avanzate dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni nel Tavolo tecnico sul riordino fisico (che hanno ritenuto ragionevole consentire l’attività di gioco per 18 h giornaliere), determinerebbero, soprattutto negli esercizi aventi il gioco come attività prevalente, delle forti ricadute occupazionali.
Infatti, il loro “spezzettamento” nell’arco della giornata imporrebbe ai titolari delle sale di riadeguare i turni in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale che regola gli orari di lavoro, con conseguente necessità di ridurre gli orari di lavoro (trasformandoli da full time in part time) o di licenziare parte del personale”.