“Al primo comma si legge: “A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie
omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza”. Ebbene, il principio di parità di trattamento tributario qui applicato all’ambito del gioco pubblico a distanza deve essere adottato in via generale e, quindi, applicato a tutte le trattenute di legge. Così, quindi, non vi è ragione di mantenere la disparità di regime fiscale tra lavoratori autonomi, per i quali si applica la flat tax, e lavoratori dipendenti. Così pure, non vi è parità di trattamento nemmeno sotto il profilo contributivo tra tutti i dipendenti, (un esempio è la disciplina degli oneri riflessi che vede anomale distribuzioni a danno di mirate categorie di dipendenti pubblici) o tra tutti i lavoratori autonomi. La parità di trattamento tributario a parità di reddito, ovvero di capacità contributiva, stabilito dall’articolo 53 della Costituzione comporta la parità di trattamento fiscale dei redditi per tutte le persone fisiche, per qualsiasi tipo di reddito percepito (dipendente, autonomo, d’impresa, …), a parità di detrazioni e passività deducibili, altrimenti si colpirebbe il contribuente prescindendo dalla sua capacità contributiva (art. 53
Cost.)”. E’ quanto si legge nella memoria rilasciata dalla Codirp (Confederazione dirigenti della Repubblica) in seguito all’audizione sulla Legge di Bilancio 2025, tenutasi oggi presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.