(Jamma) “La circolare del 13 giugno 2013, prot. 491, – scrive l’avvocato Michele Franzoso, (Centro Studi AS.TRO – Ufficio Studi Federazione Sistema Gioco Italia) – ha già fatto il “giro delle testate” di settore, destando commenti non sempre condivisibili.
In primo luogo, non si concorda con chi abbia ritenuto le nuove sanzioni introdotte nel T.U.L.P.S. a mezzo della legge n. 228/ 2012, articolo 1 comma 475, come “varate” a mezzo della citata circolare, posto che la vigenza del contenuto normativo prescinde dalla specificazione interpretativa dettata dall’Autorità demandata alla sua più immediata applicazione.
L’atto amministrativo citato, poi, ricopre l’importante ruolo di coordinare gli Organismi di ispezione e accertamento, e persegue il fine dell’ottimizzazione delle azioni di tutela della legalità attraverso l’uniformità di azione e obiettivi.
Il suo contenuto, invece, può essere commentato per analizzare se la linea operativa prospettata coincida con il tenore della norma, e se l’innalzamento generale dei livelli di “attenzionamento” che impone agli operatori rientri nell’ambito di una prestazione esigibile in concreto, e coordinata con gli “oneri” assegnati ai soggetti assoggettati al rispetto di convenzioni.
L’analisi si concentrerà sul punto che accorpa su di sé il maggior novero di difficoltà, ovvero il rapporto tra l’articolo 110 comma 9 lettera fbis del T.U.L.P.S. e l’esercizio di scommesse non autorizzate nel locale in cui siano installate new slot della rete telematica pubblica.
Partiamo dai dati di “principio” sui quali convenire è d’obbligo.
Dove si pratica una “manifesta” attività illegale di gioco e scommesse non può instaurarsi /proseguirsi un rapporto giuridico-economico fondato su una Concessione Statale. Non deve far scalpore, quindi, che “ai CTD” sia interdetta l’installazione di awp, bensì che ad essi non siano interdette altresì tutte le altre attività connesse ai fenomeni concessori (tabacchi, lotterie istantanee, e ogni altro “genere di monopolio”).
Tutti gli operatori, quindi, sono sottoposti ad un “dovere di vigilanza” che – ed è questo il punto – compatibilmente con le rispettive funzioni deve sortire l’effetto di “acquisire evidenza” della presenza (eventuale) di un punto di raccolta illegale di scommesse. Non deve destare scalpore, quindi, se lo Stato pretenda che “i suoi prodotti” restino “fuori” da quelle “agenzie alternative” di scommesse. Ciò che può essere rimarcato, invece, è l’assenza di una procedura che accompagni d’ufficio, la eventuale sanzione comminata per illecita installazione di awp in siffatto esercizio, alla cancellazione del locale dall’elenco RIES . Solo tale “conseguenza”, infatti, impedirebbe ai Concessionari che di tale “evidenza commerciale” non hanno ancora notizia di “cadere” nell’errore di concedere la connessione telematica delle awp.
Dai dati di principio alle situazioni pratiche:
La circolare del 13 giugno 2013 può utilizzare un supporto normativo di cui non potevano beneficiare le precedenti istruzioni operative impartite ai Concessionari sulla “compatibilità” tra installazione di awp e locale che esercita raccolta di scommesse non autorizzata. Prima della legge n. 228/2012, infatti, le raccomandazioni si “limitavano” ad un suggerimento di prudenza. Un esercizio “comunque formalmente dotato di articolo 86”, non legalmente escludibile, in via generale ed estratta, dal circuito distributivo delle awp, si presentava come “punto vendita di gioco lecito a mezzo di awp” logicamente incompatibile con la sua attività di raccoglitore non autorizzato di scommesse.
La nuova norma consente quindi di affermare:
il locale che pratica l’attività di raccolta di scommesse non autorizzate non può installare awp, sia che faccia “solo” scommesse irregolari, sia che tale attività non autorizzata sia praticata all’interno di un esercizio autorizzato alla somministrazione in via prevalente, piuttosto che a sala giochi.
Il locale che abbia ottenuto l’autorizzazione comunale all’installazione di apparecchi da gioco lecito grazie ad una dichiarata attività generica di servizio al pubblico di “trasmissione dati” è equiparato al caso di cui sopra.
Il concessionario che abbia evidenza di tale “attività” è soggetto responsabile dell’aver consentito l’uso di awp non autorizzate
Il punto “centrale” quindi risiede nella “evidenza” che gli operatori di gioco devono poter avere circa la irregolare pratica attuata nell’esercizio.
Per questo motivo, una efficace azione di repressione, ma anche di “compliance” nei confronti degli operatori del gioco lecito, dovrebbe innanzitutto puntare sulla individuazione delle location adibite a tale irregolare pratica, con trasmissione della “evidenza” ai Concessionari, provvedendo, poi, e su rilevazioni telematiche agevolmente esplicabili senza accessi ispettivi, a sanzionare le installazioni censite dal sistema in “pregio” a tale segnalazione.
La differenza tra la prassi “auspicata” e quella che potrebbe instaurarsi (mera elevazione di una sanzione pecuniaria su criteri oggettivi di rilevazione di apparecchi all’interno di ubicazioni in cui si raccolgano scommesse irregolari) attiene allo “scopo” che si assegna alla norma.
Nel primo caso si bonifica il circuito legale e si evita la commistione tra offerte antagoniste (quelle lecite da un lato e quelle irregolari dall’altro); nel secondo caso si resta “vincolati” agli esiti “contingenti” delle ispezioni e non si abbina alla sanzione pecuniaria l’effettiva espulsione del locale dal circuito distributivo di gioco lecito. Paradossalmente, infatti, l’articolo 110 comma nove lett. F-bis non consente, all’accertatore sul posto, né il sequestro del congegno di gioco, né l’irrogazione di un ordine di rimozione che “valga” come “inibizione” di nuova installazione per tutti gli altri.