“Sono oltre 35.000 i pubblici esercizi in Italia che integrano, accanto alla tradizionale offerta di cibo e bevande, la possibilità di fruire di giochi pubblici, come gli apparecchi di gioco a piccola vincita, le slot machine, o corner dedicati alle scommesse. Tali attività rispondono a una costante domanda da parte dei clienti, in un settore che, pur dedicato principalmente alla somministrazione, vede una progressiva diversificazione delle proposte per attirare e fidelizzare la clientela. La fornitura di tali servizi, tuttavia, implica l’espletamento di diversi adempimenti e il rispetto di determinate scadenze”. E’ quanto scrive in una nota FIPE-Confcommercio.
“È bene anzitutto sottolineare che per la fornitura dei servizi di gioco pubblico è richiesto il possesso di una licenza di pubblica sicurezza. A tal proposito – prosegue FIPE -, ai sensi dell’art. 152 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS), per le attività di pubblico esercizio di cui all’art. 86 del R.D. n. 773/1931 “TULPS” (tra cui bar e ristoranti) il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (SCIA o autorizzazione) assolve anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza. Ciò è confermato anche dalla disposizione di cui al punto 65, dell’Allegato A, del D.Lgs n. 222/2016 (c.d. “SCIA 2”), che recita: “la SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS”.
Si consideri specificamente che, ai sensi dell’art. 1, comma 533 e ss. della L. n. 266/2005 e successive modifiche, tutti gli esercizi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi da gioco e terminali di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) e b) – ad esempio new slot e terminali di videolotterie – sono tenuti a iscriversi al RIES (elenco degli operatori del settore del gioco), e a rinnovare annualmente tale iscrizione, previo versamento di un contributo annuale pari a 150 euro. Per quanto riguarda l’anno 2025, il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 20 gennaio 2025, accedendo all’area riservata del sito dell’ADM utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS e seguendo le indicazioni fornite nel documento “Guida alle nuove modalità di accesso”.
Alcuni Pubblici Esercizi hanno inoltre esteso i propri servizi offrendo anche la possibilità di effettuare ricariche di conti gioco online.
Questa evoluzione – spiega la nota – rispecchia una tendenza di digitalizzazione dei consumi di intrattenimento e ampliamento dell’offerta dei Pubblici Esercizi, allineandosi alla crescente richiesta di servizi integrati e a un mercato del gioco online in continua espansione. Rispetto alla fornitura di tale servizio, tuttavia, occorre tener conto della recente istituzione dell’Albo punti vendita ricariche per il gioco online (disposta con Determinazione Direttoriale ADM prot. n. 656848/RU in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs 25 marzo 2024 n. 41). In estrema sintesi, gli esercizi interessati alla prosecuzione o all’implementazione di tale servizio dovranno obbligatoriamente iscriversi al relativo albo versando un contributo di 100 euro all’atto dell’iscrizione e a ciascun rinnovo annuale. Per il 2024, per proseguire l’attività già in essere o per avviarla, l’iscrizione dovrà esser effettuata entro il prossimo 26 novembre (il termine – originariamente fissato al 18 novembre – è stato così prorogato con determinazione direttoriale ADM Prot: 690352/RU). Per il 2025 occorrerà effettuare o rinnovare l’iscrizione entro il 28 febbraio 2025. Il rinnovo degli anni successivi dovrà avvenire tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente (news Fipe del 4.11.2024 e del 30.10.2024).
Senza alcuna pretesa d’esaustività, vi sono ulteriori obblighi cui occorre fare riferimento.
L’art. 110 del TULPS – ricorda FIPE – prescrive l’obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti “in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco”. La prescrizione si applica, dunque, anche ai Pubblici Esercizi che abbiano installato degli apparecchi da gioco o che consentano comunque l’esercizio di giochi in concessione statale all’interno dei propri locali.
Vi è poi il tema della formazione del personale. In quasi tutte le legislazioni regionali è previsto un obbligo di formazione e aggiornamento per i gestori e il personale operante negli esercizi nei quali si praticano attività di gioco, tuttavia, solo alcune si sono effettivamente attivate in tal senso (Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Puglia). Nelle legislazioni regionali vi sono differenze di rilievo, anche con riguardo ai destinatari della norma, alle modalità di fruizione o comunque alle tipologie di esercizio coinvolte e al relativo trattamento sanzionatorio.
In conclusione, anche ai fini della prevenzione di situazioni di illegalità o di irregolarità, la gestione dei giochi con vincite in denaro comporta una serie di requisiti ed adempimenti che richiedono un costante aggiornamento normativo, una particolare attenzione alle scadenze prescritte da disposizioni nazionali o territoriali oltre che una sempre più attenta qualificazione degli esercenti e del personale addetto.
Per maggiori informazioni e per ricevere assistenza contatta la Fipe-Confcommercio del tuo Territorio“, conclude la nota.