“Il principale tema di discussione che sta impegnando gli addetti ai lavori che operano nel comparto del gioco legale è sicuramente quello del riordino dell’intero settore dei giochi pubblici, che scaturirà dai decreti attuativi della legge delega n. 111/2023. Da parte nostra, stiamo mantenendo alta la guardia per salvaguardare la presenza, in questo mercato, della piccola e media impresa nazionale e dei relativi bacini occupazionali, che, al momento, appaiono messi a rischio dalla linea ispiratrice delle scelte governative che stiamo percependo attraverso la lettura delle bozze dei decreti attuativi che stanno circolando in questi giorni frenetici”. E’ quanto scrive in una nota AsTro.
“In questa sede intendiamo però soffermarci su un tema diverso, affrontato nella legge delega n. 111/2023 e di cui si parla poco, nonostante, a nostro avviso, meriti comunque particolare attenzione. Ci riferiamo alla disposizione, contenuta nell’art. 15, comma 1, lettera p), in materia di accesso ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi. Secondo tale disposizione quei dati saranno accessibili solo per i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, con l’esclusione, quindi, delle associazioni di categoria rappresentanti le imprese del gioco lecito e di qualsiasi altro soggetto (come, ad esempio, gli enti di ricerca) che fosse interessato all’analisi e all’approfondimento degli stessi. Essendo promotori dell’istanza affinché tali dati tornino ad essere pubblicati (e liberamente accessibili) sul sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non abbiamo, ovviamente, alcun motivo di contrarietà all’accessibilità degli stessi da parte degli operatori sanitari impegnati nella cura e nella prevenzione della dipendenza da gioco anche se continuiamo a non comprendere la tendenza, in atto in questi ultimi anni, di affrontare un fenomeno di indubbia natura socio-sanitaria, qual è, appunto, la dipendenza da gioco, attraverso l’esame di dati contabili (come se per la prevenzione e la cura delle dipendenze da alcol si ritenesse necessario esaminare i dati contabili delle enoteche)”, prosegue l’associazione.
“Per quanto riguarda, invece, l’esclusione delle associazioni di rappresentanza delle imprese del gioco dalla possibilità di accedere ai dati economici riguardanti il gioco lecito, riteniamo che la stessa denoti un pregiudizio, carico di incoerenza, messo in atto dal legislatore proprio nei confronti di una categoria di imprese che, operando in regime concessorio, svolgono la loro attività per conto e sotto l’egida di quello stesso Stato che, con una simile scelta normativa, sembra volerle discriminare. La possibilità di accesso ai dati economici e fiscali relativi al proprio settore di riferimento è fondamentale, e riconosciuta come tale, per qualsiasi associazione di categoria. Non comprendiamo, quindi, perché tale diritto debba essere negato alle associazioni di categoria che rappresentano le imprese del gioco lecito. Occorre, infatti, tener presente che nei casi in cui il confronto politico richieda il coinvolgimento degli enti intermedi, secondo le fisiologiche dinamiche che connotano l’agire politico di un moderno stato pluralista, è necessario che entrambe le parti possano disporre (preventivamente) dei dati su cui tale confronto dovrebbe basarsi. Non si può ragionevolmente obiettare che le associazioni di categoria siano già a conoscenza di tali dati, in quanto fornitigli dai rispettivi associati. Qui stiamo infatti parlando di dati aggregati che si riferiscono all’intero comparto e a ogni singola porzione del territorio nazionale. E’ per le suddette ragioni, a cui si aggiunge la constatazione dell’assenza di qualsiasi ragione logica che ne giustifichi la riservatezza, che rinnoviamo il nostro appello affinché i dati riguardanti i giochi legali tornino ad essere pubblicati sul sito istituzionale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in modo che siano liberamente consultabili da chiunque ne abbia interesse”, conclude AsTro.