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Tar Piemonte su reinstallazione di apparecchi da gioco già dismessi: “Bar non legittimati, possono presentare istanza di nuova apertura”

Con istanza del settembre 2021 il titolare dell’impresa individuale che opera nella gestione di un bar con sede a Ponderano (BI) ha presentato al Comune richiesta di reinstallazione, ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021, degli apparecchi per il gioco, in precedenza dismessi in attuazione della legge regionale n. 9/2016.

Con nota del 30.10.2021 il Comune di Ponderano ha comunicato all’istante la sospensione del procedimento in attesa della formulazione da parte della Regione Piemonte di un parere finalizzato a dirimere i dubbi sulla corretta interpretazione dell’art. 26 l.r. n. 19/2021 in relazione ai soggetti legittimati a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco.

Con parere trasmesso in data 25.11.2021 la Regione Piemonte (Direzione della Giunta Regionale – Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica) ha affermato che “[…] I titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit. […]”.

Sulla scorta di tale parere, il Comune di Ponderano, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto l’istanza del ricorrente in quanto titolare di pubblico esercizio privo di autorizzazione alla vendita di generi di monopolio e, come tale, soggetto ritenuto non legittimato a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021.

Per i giudici del Tar Piemonte “pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale”.

Redazione Jamma
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