HomeApparecchi da intrattenimentoStabilità e tassa 500 milioni sulle slot: Corte d’Appello di Milano rigetta...

Stabilità e tassa 500 milioni sulle slot: Corte d’Appello di Milano rigetta l’appello dei gestori

La Corte d’Appello di Milano ha emesso in questi giorni una sentenza con la quale conferma la validità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due gestori di apparecchi da gioco, i quali avevano impugnato la decisione del Tribunale di Milano che li obbligava a pagare circa €33.982. Questo importo era stato calcolato come quota del maggior prelievo previsto per l’anno 2015 dalla Legge di Stabilità 2015.
Il decreto ingiuntivo era basato sull’obbligo dei gestori di apparecchi AWP (Amusement With Prizes) di contribuire al maggior prelievo erariale unico (PREU), una misura introdotta per migliorare gli obiettivi di finanza pubblica.


I gestori hanno contestato il decreto ingiuntivo sollevando vari punti, tra cui: l’assenza di prove certe del credito vantato dal concessionario, l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo, l’erroneità del calcolo del prelievo, che non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità tra i diversi operatori della filiera del gioco, la mancata distinzione tra apparecchi AWP e VLT (Video Lottery Terminal), che hanno redditività differenti, l’asserita illegittimità di imporre loro la totalità del pagamento senza suddividere proporzionalmente l’onere con altri operatori della filiera, come gli esercenti.

Il concessionario ha ribattuto affermando che: la normativa era chiara nel determinare i criteri di calcolo del prelievo e il ruolo del concessionario come agente incaricato di riscuotere le somme, i gestori erano gli unici responsabili per la raccolta delle somme derivanti dal gioco, i documenti forniti a supporto del credito erano validi e riconosciuti anche dai contratti tra le parti.

La decisione del Tribunale di Primo grado

Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione dei gestori, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo esecutivo. La decisione si è basata sull’assenza di incompatibilità tra la normativa italiana e il diritto dell’Unione Europea, la natura di norma interpretativa dell’art. 1, comma 921, della Legge di Stabilità 2016, che specificava i criteri di ripartizione del prelievo, la mancanza di prove concrete che dimostrassero errori nel numero di apparecchi o nelle somme calcolate dal concessionario.

I due gestori avevano impugnato la sentenza del Tribunale, avanzando le seguenti critiche:

  1. Violazione del diritto europeo: sostenevano che il prelievo introducesse una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, nonché tra apparecchi AWP e VLT.
  2. Irretroattività della normativa: contestavano la natura retroattiva e innovativa della Legge di Stabilità 2016.
  3. Erroneità nei calcoli: ritenevano che il numero di apparecchi considerato e le percentuali applicate dal concessionario fossero errati.
  4. Prescrizione del credito: affermavano che le somme richieste fossero ormai prescritte, dato il decorso di cinque anni dalla loro maturazione.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado secondo queste motivazioni:

  • Compatibilità con il Diritto Europeo:
    la Corte ha respinto l’idea di discriminazione, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 2022 che confermava la legittimità del prelievo e la sua applicazione uniforme agli operatori della filiera.
  • Interpretazione autentica e irretroattività:
    l’art. 1, comma 921, della Legge di Stabilità 2016 è stato ritenuto una norma interpretativa, non innovativa. Ha chiarito le modalità di ripartizione del prelievo senza introdurre nuovi obblighi, pertanto non sussistono profili di irretroattività.
  • Legittimazione attiva e passiva:
    i concessionari, operando in qualità di agenti contabili per lo Stato, sono legittimati a riscuotere il prelievo. Allo stesso modo, i gestori – che raccolgono le somme derivanti dal gioco – sono legittimamente obbligati a versarle ai concessionari.
  • Calcoli e prove:
    la documentazione fornita dal concessionario, tra cui estratti conto e prospetti, è stata considerata valida e probatoria. I gestori non hanno fornito elementi concreti per confutare i dati presentati.
  • Prescrizione:
    La Corte ha stabilito che si applica il termine decennale di prescrizione, trattandosi di un’obbligazione unitaria e non periodica.

L’appello è stato rigettato e i gestori sono stati condannati a pagare anche le spese legali del grado d’appello, pari a 8.500 euro. La Corte ha riconosciuto i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti.

La sentenza ribadisce il principio di proporzionalità nella ripartizione del prelievo fiscale e conferma il ruolo centrale del concessionario come agente contabile. Al contempo, sottolinea l’importanza di prove concrete per confutare le pretese creditorie in giudizio.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.tv/
Il quotidiano del gioco legale
Articoli correlati