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Sospensione degli apparecchi da gioco a Milano: il TAR Lombardia annulla la sanzione

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, relativa al caso di un esercizio di gioco situato a Milano, rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione delle norme che regolano il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. La decisione, emessa il 18 novembre 2024, ha accolto il ricorso della società ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Cino Benelli, annullando la sospensione di un giorno disposta dal Comune di Milano.

Il caso trae origine da una sanzione emessa dal Comune di Milano in data 9 febbraio 2024, con cui si disponeva la sospensione per un giorno degli apparecchi con vincita in denaro installati nell’esercizio della società ricorrente. Tale provvedimento si basava su una presunta violazione degli orari di funzionamento degli apparecchi, accertata durante un controllo effettuato il 2 marzo 2023.

Il Comune richiamava anche una diffida del 2019 e altri provvedimenti sanzionatori precedenti, per giustificare l’applicazione della misura accessoria di sospensione prevista dalle ordinanze sindacali n. 63 e n. 65 del 2014.

La società ha articolato tre motivi principali di ricorso:

  1. Violazione del principio di riserva di legge: le ordinanze comunali, secondo la ricorrente, non potevano prevedere la sanzione della sospensione del funzionamento, trattandosi di un potere sanzionatorio riservato alla legge.
  2. Mancata comunicazione di avvio del procedimento: contestando la violazione degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990.
  3. Assenza dei presupposti di gravità e recidiva: necessari per l’applicazione della sanzione secondo quanto stabilito dalle ordinanze comunali.

Il TAR, analizzando la terza censura, ha evidenziato la mancanza dei presupposti necessari per l’applicazione della sanzione di sospensione:

  • Gravità della violazione: il provvedimento si limitava a richiamare la diffida del 2019, senza fornire elementi sufficienti a dimostrare la particolare gravità del comportamento.
  • Recidiva: non risultavano richiamate violazioni ripetute nel corso dello stesso anno, escludendo così la possibilità di configurare la recidiva prevista dalle ordinanze comunali.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di una motivazione adeguata e dettagliata nei provvedimenti sanzionatori, soprattutto quando si tratta di misure accessorie come la sospensione del funzionamento degli apparecchi. Il caso rappresenta anche un precedente rilevante per gli operatori del settore, in quanto chiarisce i limiti dell’autonomia regolamentare dei comuni nel disciplinare le attività di gioco.

Il pronunciamento del TAR Lombardia mette in evidenza la necessità di un equilibrio tra il rispetto delle regole sul funzionamento degli apparecchi da gioco e la tutela dei diritti degli operatori. Per il Comune di Milano, resta aperta la possibilità di riesaminare il caso, ma con l’obbligo di garantire una motivazione conforme ai principi di legge.

Redazione Jamma
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