Il Tribunale di Roma ha disposto il rinvio in attesa che il CdS decida sui giudizi pendenti in ordine all’eccepita incompatibilità comunitaria della Legge di Stabilità 2015
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del Concessionario per il recupero della quota di prelievo forzoso presuntivamente dovuto dal Gestore, il Giudice Unico del Tribunale di Roma ha ritenuto opportuno, prima di pronunciarsi sulla domanda di pagamento, attendere che il Consiglio di Stato si pronunci sulla questione pregiudiziale dell’incompatibilità comunitaria della LEGGE DI STABILITA’ 2015, una volta terminate le disposte consulenze tecniche d’ufficio.
Il Gestore, rappresentato e difeso dall’avv Massimiliano Ariano (nella foto), ha fondato la propria richiesta di rinvio su quanto enunciato dal Consiglio di Stato nella recente ordinanza n. 341/2024 secondo cui la «Finalità della consulenza è di ottenere un quadro complessivo dell’influenza del prelievo in questione sul settore da esso inciso, rappresentato dal complesso delle società ricorrenti, analizzate una per una, per potere accertare, così come richiesto dalla Corte di Giustizia, l’effettiva incidenza sistemica, al netto degli effetti eventualmente dipendenti dalla situazione economica contingente del singolo operatore».
Il Giudice ha condiviso l’assunto sostenuto dall’avv. Ariano in merito all’importanza di detto enunciato con il quale il C.d.S ha esplicitato in modo chiaro la finalità degli accertamenti peritali disposti nei giudizi pendenti volti a verificare l’incidenza del prelievo forzoso, non già e non
solo sul singolo Concessionario, ma sull’intero settore del gioco tramite apparecchi eroganti vincite in denaro.
“Ciò sta a significare – ha spiegato l’avvocato Ariano – che l’accertamento se il prelievo «possa avere avuto come conseguenza di ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco» dovrà avvenire attraverso un esame aggregato e unitario di tutti dati economici e finanziari rilevati da periti scongiurando una decisione frammentaria afferente alla situazione economica di ogni singolo concessionario e privilegiando una valutazione unitaria dell’incidenza sistemica del prelievo forzoso su tutti gli operatori del settore, ivi compresi i gestori”.
Il C.d.S. ha fissato per il 04.04.2024 la pubblica udienza dove lo stesso Giudice, sentite le parti, si riserverà per la decisione.