La sentenza del TAR Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso presentato da una concessionaria di rete slot e Vlt contro l’irrogazione di penali, pari a oltre 271.000 euro, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione. La vicenda fa riferimento a fatti del 2013.
La concessionaria per la gestione telematica del gioco d’azzardo tramite apparecchi di intrattenimento (AWP e VLT), ha contestato:
- La natura delle penali: sostenendo che fossero sanzioni amministrative, soggette a principi di legalità e termini di irrogazione, ma adottate tardivamente.
- L’irregolarità dei criteri di calcolo: ritenendo che non fossero proporzionati alla gravità delle infrazioni.
- Errori nella determinazione delle penali: come l’applicazione cumulativa dei compensi di AWP e VLT e l’assenza di prova dell’inadempimento.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle penali e respingendo le censure sollevate. Le motivazioni principali sono:
- Natura civilistica delle penali
- Le penali previste dalla convenzione non hanno natura di sanzioni amministrative, ma costituiscono clausole penali civilistiche volte a predeterminare il risarcimento per inadempimenti contrattuali.
- Questo le esclude dall’applicazione della Legge n. 689/1981 e dalla prescrizione dei termini per le sanzioni amministrative.
- Validità dei criteri di calcolo
- I criteri per il calcolo delle penali, introdotti dalla determinazione direttoriale del 2021, sono stati giudicati conformi alla convenzione e proporzionati, tenendo conto della gravità dell’inadempimento e della recidiva.
- Il riferimento al tetto massimo dell’11% del compenso annuale è stato correttamente applicato cumulando i compensi AWP e VLT, come previsto dalla convenzione.
- Onere della prova
- L’ADM ha fornito prove sufficienti degli inadempimenti, mentre spettava alla società concessionaria dimostrare la mancanza di colpa, cosa non avvenuta.
- I ritardi nell’implementazione tecnologica e nella trasmissione dei dati non sono stati giustificati dalla ricorrente, risultando non rilevanti per escludere le penali.
- Ritardo nell’irrogazione
- Il ritardo di ADM nel calcolare le penali non costituisce rinuncia implicita al diritto, essendo rispettato il termine di prescrizione decennale previsto per i contratti.
- Applicazione delle regole tecniche
- Le penali per l’inosservanza dei livelli di servizio sono state calcolate correttamente per singolo apparecchio VLT, in linea con le regole tecniche e la convenzione.
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la validità delle penali irrogate da ADM. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.